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Dal Trattato di Amsterdam al Consiglio
europeo
di Helsinki: primi passi per una
sicurezza
comune europea?
di
Giorgio Grimaldi
Il Trattato di
Amsterdam (1), firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, consiste
come è noto in una revisione del Trattato di Maastricht (2) e,
secondo un giudizio condiviso anche da molti autorevoli commentatori, rappresenta
un'occasione perduta per riequilibrare la dimensione politica rispetto a quella
economica dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la PESC, disciplinata sempre
dalle disposizioni contenute nel Titolo V del Trattato, le novità apportate
non sono state rivoluzionarie e testimoniano estrema prudenza e strenua resistenza
da parte degli Stati, non disposti a conferire poteri più ampi allUE in
questo settore, poteri che avrebbero consentito anche una maggiore efficacia
dell'azione. La recente guerra del Kosovo e l'intervento della NATO in presenza
della pulizia etnica messa in atto dai soldati serbi per sterminare
la popolazione di origine albanese, lultima delle numerose atrocità commesse
durante i conflitti nellex Jugoslavia, hanno dato conferma dellimpotenza
e dellincapacità dellUE di fronte a situazioni di emergenza nelle
zone di crisi.
Il Trattato di
Amsterdam ha provveduto a introdurre comunque alcune innovazioni che, opportunamente
approfondite e precisate, anche se insufficienti, possono portare a qualche
modesto progresso. A proposito della dimensione militare della sicurezza europea
(3),
l'Unione e gli stati membri sono tenuti ad assicurare "la coerenza globale
della sua azione", a rafforzarla "in tutte le sue forme", mantenendo
la pace e la sicurezza internazionale secondo i principi già sanciti nel Trattato
di Maastricht, sottolineando nuovamente il riferimento agli obiettivi della
Carta di Parigi, inclusi quelli relativi alle frontiere esterne (4) (art.
11; ex J.1) (5) e
perseguono gli obiettivi stabiliti, attraverso la definizione dei principi e
degli orientamenti generali della PESC, la decisione di strategie comuni, ladozione
di azioni comuni nonché di posizioni comuni (6) e
il rafforzamento della cooperazione sistematica tra gli Stati per la conduzione
della loro politica (art. 12; ex J.2; ex J.3).
Il Consiglio europeo
(art. 13; ex J.3) e il Consiglio dei Ministri (art. 14; ex J.4) sono i soggetti
protagonisti dellattuazione della PESC. Con le modifiche apportate allart.
17 (ex J.7; ex J.4), suggerite da Svezia e Finlandia (Paesi che insieme ad Austria
e Irlanda sono quelli militarmente non allineati e che vantano una lunga esperienza
di interventi internazionali in missioni di pace allestite dall'ONU), la PESC
si orienta verso "la graduale definizione di una politica di difesa comune,
che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida
in tal senso" (art. 17, par. 1, co. 1) e comprende le "missioni di
Petersberg" (7) (art
17, par. 2).
Nel Trattato viene
affrontato il problema delle relazioni tra UE e UEO: queste due entità, prima
separate, allacciano "più stretti rapporti istituzionali" e l'UEO
è considerata "parte integrante dello sviluppo dell'Unione", "anche
in vista di un'eventuale integrazione" (art. 17, par. 1, co. 2) senza pregiudicare
il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni
Stati membri e rispettando gli obblighi di alcuni Stati che ritengono
che la loro difesa comune si realizzi tramite lOrganizzazione del Trattato
Nord Atlantico (NATO), nellambito del trattato che la regola, e sia compatibile
con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto
(art. 17, par. 1, co. 3) (8);
l'UE, inoltre, "si avvale dell'UEO per elaborare e realizzare decisioni
e azioni promosse dall'Unione che abbiano implicazioni difensive" (art.
17, par. 3, co. 1) (9). Decade
però l'obiettivo di dotare l'Europa di forze militari organizzate con l'incorporazione
dell'UEO nell'UE in occasione della scadenza, nel 1998, del Trattato istitutivo
di Bruxelles, avente durata cinquantennale (10).
Una
novità di rilievo è lintroduzione del principio della cooperazione
rafforzata in base alla quale, in sintonia con le disposizioni del Trattato,
è consentito "lo sviluppo di una stretta collaborazione fra due o più Stati
membri a livello bilaterale, all'interno dell'UEO e della Alleanza Atlantica"
(art. 17, par. 4). Viene inoltre istituita la figura dell'Alto Rappresentante
per la PESC (detto "Mister PESC"), che, in qualità di Segretario Generale
del Consiglio dei Ministri assiste la Presidenza del Consiglio medesimo, responsabile
dellattuazione delle decisioni in merito alla PESC, al fine di conferire
una visibilità esterna maggiore all'UE (art. 18 par. 3; ex J.8; ex J.5); congiuntamente
è stata definita una diversa composizione della cosiddetta troika,
in precedenza costituita da tre Ministri degli Esteri (il Presidente in carica
assistito dal precedente e dal successivo) e ora invece costituita dal Presidente,
dall'Alto Rappresentante, dal presidente futuro "se necessario" (art.
18, par. 4). Per rafforzare loperato
dellAlto Rappresentante è prevista la costituzione di una "cellula
di programmazione politica e di tempestivo allarme", composta da "personale
appartenente al Segretariato generale, agli Stati membri, alla Commissione e
alla UEO" (11).
Resta
invariato il sistema decisionale che prevede il voto all'unanimità, ma, in base
al principio dell"astensione costruttiva", la maggioranza dei
Paesi può procedere anche senza l'assenso di tutti, mentre il paese che si astiene
ha la facoltà di presentare una dichiarazione formale che non lo obbliga, pur
impegnandolo a non impedire lazione dellUnione in merito, ad applicare
la decisione in questione: questa dichiarazione di astensione, in omaggio ad
uno spirito di mutua solidarietà, viene riconosciuta dagli altri
membri come sufficiente a garantire il rispetto della volontà del paese che
lha inoltrata (art. 23, par. 1; ex J.13) (12).
Una deroga a queste disposizioni è inserita con il voto a maggioranza qualificata
per le deliberazioni riguardanti azioni comuni, posizioni comuni o decisioni
sulla base di una strategia comune oppure decisioni relative allattuazione
di unazione o di una posizione comune, escludendo le decisioni "che
abbiano implicazioni nel settore militare e di difesa" che rimangono soggette
al voto allunanimità; tuttavia, rivendicando "importanti e dichiarate
ragioni di politica interna", uno Stato può ricorrere contro la maggioranza
qualificata col risultato che "non si procederà al voto" e il Consiglio
potrà eventualmente stabilire, a maggioranza qualificata, di sottoporre il problema
al Consiglio europeo che dovrà decidere all'unanimità (art. 23, par. 2). Questa
procedura aggiuntiva, risulta piuttosto farraginosa; in concreto nientaltro
che un debole scostamento, di difficile attuazione, dal principio dell'unanimità
previsto dal Trattato (13).
Il
Trattato di Amsterdam dispone che la Presidenza consulti il Parlamento europeo
sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC, provvedendo a
tenere in dovuta considerazione le osservazioni da questo espresse e lo informi
regolarmente, insieme alla Commissione, in merito allo sviluppo della stessa
PESC, dalla quale il Parlamento era prima escluso (art. 21, par. 1, co. 1; ex
J.11; ex J. 7). Il Parlamento svolge anche un ruolo attivo, avendo la possibilità
di rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio dei Ministri
e procedendo annualmente ad un dibattito specifico sulla PESC (art. 21, par.
1, co. 2). Attraverso la partecipazione e la gestione del bilancio dellUnione,
il Parlamento Europeo può esercitare un controllo maggiore, seppur ancora insufficiente,
sul secondo pilastro dellUE: le spese operative per la PESC sono a carico
del bilancio delle Comunità europee, a meno che il Consiglio dei Ministri, allunanimità,
non decida diversamente (art. 28, ex art. J.18) (14).
Ulteriori norme prescrivono di individuare, se gli Stati membri lo ritengono
opportuno, una cooperazione più stretta al fine di armonizzare le politiche
degli stessi in materia di commercio ed esportazione delle armi e di garantire,
tramite questa via, un controllo più efficace sugli armamenti (art. 17, par.
1, co. 4).
In definitiva,
con lentrata in vigore del Trattato di Amsterdam dovrebbero essere potenziati,
da un lato, il coordinamento politico tra Consiglio dei Ministri, Commissione
europea - pienamente associata ai lavori nel settore della PESC
(art. 27, ex J.17) - e UEO; dallaltro, la "cooperazione rafforzata"
tra alcuni membri ("nucleo duro") che decidano di collaborare maggiormente
attraverso iniziative di accordi militari e strategici bilaterali o multilaterali
purché in sintonia con la PESC e aperti alladesione dei Paesi dellUE.
Infine le missioni di Petersberg passano definitivamente nella sfera di competenza
dellUnione.
In realtà, i complicati
e lunghi processi decisionali che comportano un aggravamento procedurale, spiegabile
solo dalla riluttanza degli Stati nelladottare meccanismi di voto più
semplici per paura di sbilanciarsi verso una politica sovranazionale, rischiano
di rendere impraticabili o difficili le scelte più delicate. Come è esemplarmente
argomentato da Reimund Seidelmann, le lacune del Trattato sono vistose ed evidenziano
la mancata integrazione nell'UE della dimensione militare della sicurezza sotto
diversi profili. Dal punto di vista strutturale,
infatti, è riscontrabile "l'assenza di una concezione generale riguardante
la futura architettura europea di sicurezza e il percorso verso una difesa comune",
mentre dal punto di vista strategico,
la PESC risulta trascurata a causa del sovraccarico dell'agenda politica europea,
costretta suo malgrado ad affrontare simultaneamente e congiuntamente numerose
questioni (15). Infine da un punto di vista tattico,
lUE, dovendo trovare una mediazione tra le posizioni degli Stati e a seguito
del clima sfavorevole a riforme più incisive, è stata costretta a concentrarsi
solo su singole questioni specifiche come, per esempio, le missioni di Petersberg,
allo scopo di scongiurare il fallimento complessivo della PESC (16).
Esistono inoltre
ulteriori difficoltà per la PESC, dovute al coinvolgimento in essa dei Paesi
scandinavi membri dellUE e dellAustria che sono notoriamente Paesi
neutrali con tradizioni e opinioni pubbliche di orientamento sfavorevole ad
unintegrazione nella politica europea di sicurezza. Non si può neanche
trascurare limportanza della creazione di un mercato comune e di una cooperazione
europea in materia di armamenti, argomento per il momento eluso nella PESC (17).
Il 19 novembre
1997, il Parlamento Europeo, approvando una risoluzione di invito alla ratifica
del Trattato di Amsterdam rivolta agli Stati dellUE, si era espresso esplicitamente
a favore di un rafforzamento della difesa comune e, con una successiva risoluzione
nel maggio 1999, aveva chiesto linsediamento urgente dellAlto Commissario
per la PESC (detto Mister PESC), previa presentazione alla Commissione
Esteri del Parlamento stesso, allo scopo di mettere in condizione lassemblea
di poter formulare una raccomandazione di approvazione. Inoltre Romano Prodi,
in qualità di Presidente designato della Commissione, nel discorso del 4 maggio
1999 al Parlamento Europeo, ribadiva limpegno per una proiezione internazionale
sempre più accentuata dellUE indirizzata al conseguimento di tre finalità
principali: il rilancio dello sviluppo economico e la stabilità monetaria dellEuro,
il riequilibrio dellEuropa economica attraverso lEuropa politica
con una difesa comune e lallargamento ad Est, la pacificazione dei Balcani
dopo lintervento NATO (18).
La Dichiarazione
del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della PESC
ha rinnovato con forza (pur permanendo alcune ambiguità di fondo in merito al
rapporto con la NATO), limpegno a sviluppare ulteriormente capacità
militari europee più efficaci a partire da quelle già esistenti a livello nazionale,
binazionale e multinazionale (19),
dopo aver manifestato la convinzione che il Consiglio debba poter decidere
nellintero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di
gestione delle crisi definite (
)«compiti di Petersberg» (20).
La Dichiarazione ha riconosciuto la necessità di operare degli sforzi per accrescere
le capacità nei settori dellinfor-mazione, dei trasporti strategici,
del comando e del controllo ed anche la base di difesa industriale
e tecnologica attraverso una più stretta ed efficiente collaborazione
con lindustria della difesa (21),
e ha poi espresso rallegramento per la Dichiarazione di Washington della NATO,
impegnandosi a garantire lo sviluppo di una reciproca ed efficace consultazione,
cooperazione e trasparenza tra lUnione Europea e la NATO (22);
infine ha dato mandato al Consiglio Affari Generali di preparare i presupposti
e le misure necessari per raggiungere questi obiettivi, compresa la definizione
delle modalità per linclusione dellUEO, che saranno necessarie allUE
per far fronte alle nuove responsabilità nellambito dei compiti di Petersberg
e al fine di adottare le necessarie decisioni entro la fine del 2000
(23).
La Dichiarazione di Colonia ha anche approvato e adottato la Relazione della
presidenza tedesca (24) che
accoglieva con soddisfazione la Dichiarazione franco-britannica di Saint Malo
del 4 dicembre 1998 (25),
sottolineando, in chiusura, il ruolo svolto dallAlleanza Atlantica che
rimaneva il fondamento della difesa collettiva dei suoi Stati membri
(26).
Nella Relazione della presidenza tedesca, adottata su iniziativa del Ministro
degli Esteri tedesco Fischer veniva indicata la necessità di adottare le disposizioni
idonee a garantire il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni
Petersberg dirette dallUE ed erano suggeriti i processi decisionali
e gli strumenti per effettuare lanalisi delle situazioni, reperire le
informazioni ed effettuare unadeguata pianificazione strategica: le riunioni
periodiche o ad hoc del Consiglio Affari Generali con eventuale
partecipazione dei Ministri della difesa; listituzione di un Comitato
Politico e di Sicurezza (CPS) in qualità di organo permanente con sede a Bruxelles
presieduto dallAlto Rappresentante per la PESC e composto di rappresentanti
stabili con competenza specifica nel settore politico-militare; la creazione
di un Comitato militare costituito da rappresentanti militari con il compito
di formulare raccomandazioni al CPS e di uno Stato maggiore militare dellUE
con una Sala operativa per la raccolta e la valutazione delle informazioni,
un Centro satellitare e un Istituto per gli studi della sicurezza. Non era specificato
se il CPS dovesse essere un organo distinto dal Comitato politico della PESC
già istituito in base allarticolo 25 del Trattato di Amsterdam o se, come
probabile ne avesse dovuto costituire una trasformazione; ad ogni modo la proposta
della nascita del CPS rappresenta una spinta a unificare le competenze di politica
estera e di difesa (27).
Al Consiglio europeo di Colonia è stata inoltre assunta la decisione di redigere
e approvare, entro la fine del 2000, una Carta europea dei diritti umani, dopo
aver coinvolto in un dibattito comune il Parlamento Europeo e i vari parlamenti
nazionali su una bozza di lavoro che verrà predisposta da giuristi ed esperti.
E auspicabile che tale Carta valorizzi l'apporto di varie culture politiche
presenti in diversa misura in Europa e imprima un forte stimolo per potenziare
il ruolo dell'ONU e sviluppare i poteri sovranazionali e infranazionali in base
al principio della sussidiarietà. Ad essa dovrebbe accostarsi un deciso impulso
per far decollare quelle Istituzioni e autorità giudiziarie internazionali preposte
alla tutela e alla garanzia dei diritti umani quali il Tribunale Penale Internazionale
(28) e
il Tribunale Internazionale per l'Ambiente, già proposto da autorevoli giuristi
e uomini politici.
Al Consiglio europeo
di Tampere svoltosi tra il 15 e il 16 ottobre 1999, si è giunti all'assunzione
di impegni decisivi per la sicurezza interna dei Paesi dell'Unione in tema di
politiche di asilo, immigrazione, coordinamento operativo e collaborazione tra
forze dell'ordine e armonizzazione delle legislazioni civili e penali. In questa
sede, infatti, è stata proposta e adottata una serie di verifiche a tappe, controllate
da parte della Commissione, la quale ha ottenuto di effettuare un monitoraggio
permanente sull'attuazione delle decisioni, sulla base dei rapporti periodici
ricevuti dal Consiglio dei Ministri. Tra le principali novità, pur prevalendo
ancora le affermazioni di principio si possono segnalare: la definizione di
una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme e valido in
tutta lUnione, per coloro che hanno ottenuto l'asilo, da attuarsi entro
lottobre del 2000; l'interesse per l'adozione di misure per la protezione
temporanea degli sfollati; il blocco dei clandestini; la lotta alla xenofobia
e al razzismo mediante la tutela dei diritti, alla stregua dei cittadini dell'Unione,
per chi soggiorna legalmente nell'UE.
E' stata inoltre
ribadita la necessità di una drastica riduzione delle procedure amministrative,
del potenziamento della cooperazione giudiziaria e del conferimento di adeguate
risorse e sostegno all'Europol. Entro la fine del 2001 è prevista la creazione
di "Eurojust", un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati
e funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro
col compito di agevolare il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili
dell'azione penale e la nascita di un'accademia europea di polizia per la formazione
comune dei futuri quadri investigativi.
Sul fronte della
sicurezza alimentare, è stata confermata come priorità assoluta la costituzione
di un'Agenzia europea ed è stato redatto un Libro bianco per impostare un'azione
triennale idonea a costituire un sistema di regole e controlli per l'igiene
e la salute dei consumatori.
Dopo alcuni incontri
quadrilaterali a livello governativo conclusisi alla fine di novembre, Francia,
Gran Bretagna, Germania e Italia hanno inserito all'ordine del giorno del Vertice
del Consiglio europeo di Helsinki un documento concordato intitolato "Organi
militari, pianificazione e condotta delle operazioni guidate dall'Unione Europea"
per sostenere in modo deciso e varare in tempi brevi una politica di difesa
comune, mediante la costruzione di organi comuni di comando supremo e la fusione
dei reciproci reparti operativi(29).
Sullonda di questi preparativi si è tenuto, il 10 e 11 dicembre 1999,
il Consiglio europeo di Helsinki, il vertice che ha compiuto un passo importante
per la difesa europea definendo una Politica Europea Comune di Sicurezza e di
Difesa (PECSD) (30): i Quindici, adottando due relazioni della Presidenza finlandese sullo sviluppo
della capacità di gestione militare e non militare delle crisi da parte dellUE
(31) e
basandosi sugli orientamenti definiti al Consiglio europeo di Colonia, si sono
accordati sulla creazione di un esercito comune o "euroforza" (Eurodefence)
con un primo nucleo di 50-60.000 uomini (15 brigate, 300-500 aerei e 15 navi),
avente una capacità di dispiegamento attuabile entro 60 giorni dal preavviso
e con autonomia d'azione fino ad un anno, da impiegare per i compiti di Petersberg.
Secondo quanto recepito nella Dichiarazione finale (32) la
costituzione dellesercito comune, fondata sulla cooperazione volontaria
degli Stati membri, deve attuarsi entro il 2003, mentre nelle disposizioni di
dettaglio contenute nelle relazione sul rafforzamento della politica europea
comune in materia di sicurezza e sulla gestione militare delle crisi da parte
dellUE (33) viene
stabilito che a partire dal marzo 2000 inizieranno, come misura provvisoria,
le nomine degli organismi direttivi (34). Nellassetto
definitivo i nuovi organi politici e militari permanenti saranno i seguenti:
il Comitato politico e di sicurezza (CPS) composto di alti diplomatici e funzionari
(ambasciatori o senior rappresentatives)
con funzioni di controllo politico e di direzione strategica in merito alle
operazioni di gestione militare delle crisi sotto lautorità del Consiglio
dei Ministri; il Comitato militare europeo capace di fornire consulenza e sostegno
in campo militare alla PESC e raccomandazioni al CPS, formato dai 15 Capi di
Stato maggiore della difesa dei Paesi membri, rappresentati da delegati militari,
il quale eleggerà tra i suoi appartenenti un Capo di Stato maggiore europeo
(Chairman) con a disposizione un gruppo
di 60-80 ufficiali (European Militar Staff),
entrambi sottoposti al controllo dei Ministri degli Esteri; lo Stato maggiore
incaricato di compiti di consulenza, sostegno, esecuzione di operazioni di gestione
militare delle crisi, dotato della responsabilità di assicurare il tempestivo
allarme, la valutazione della situazione e la pianificazione strategica nellambito
dei compiti di Petersberg, compresa lidentificazione delle forze europee
nazionali e multinazionali (35).
Per quanto riguarda
la relazione sulla gestione non militare delle crisi, la Presidenza ha ricevuto
il compito di approfondire i lavori su tutti gli aspetti della sicurezza per
mettere a punto gli strumenti di intervento. Allinterno della relazione,
dopo un opportuno richiamo allimportanza di sviluppare con sollecitudine
questi strumenti a fronte degli avvenimenti del Kosovo, si dichiara che sono
stati avviati i lavori per censire tutte le risorse degli Stati membri e dellUnione
e che si dispone di elenchi provvisori e in via di continuo aggiornamento di
strumenti utilizzabili per lintervento civile (36).
Nel testo viene specificato che lUnione si impegna ad adottare un piano
dazione basato su tre principi: il rafforzamento della sinergia e delle
capacità di risposta delle risorse nazionali, collettive e delle ONG per evitare
duplicazioni e migliorare le prestazioni, salvaguardando lautonomia di
intervento dei singoli soggetti in una particolare crisi o tramite il dispiegamento
dei propri mezzi attraverso un particolare canale; il potenziamento e il miglioramento
del contributo e dellattività dellUE in seno alle organizzazioni
internazionali come lONU e lOSCE, nelle azioni comuni e in quelle
autonome dellUE; la garanzia di coerenza tra più pilastri dellUE
(37).
Partendo da questi criteri guida vengono elencate azioni congiunte dellUE
e degli Stati membri finalizzate a rendere concreta e funzionante una politica
di difesa comune: lo sviluppo di una capacità di reazione rapida (definendo
modalità dintervento e individuando personale, mezzi e risorse da utilizzare
nelle singole e differenti emergenze); il proseguimento dellinventario
delle risorse a disposizione; la costituzione di una base di dati per condividere
le informazioni su mezzi, capacità e conoscenze; lelaborazione di uno
studio per determinare gli obiettivi concreti di una risposta civile alle crisi,
tenendo conto delle esperienze acquisite al fine di identificare lacune e standards
di miglioramento e di predisporre progetti bilaterali o multilaterali tra Stati
membri; listituzione di un meccanismo di coordinamento interattivo con
i servizi della Commissione, caratterizzato da una struttura snella ed efficiente
in rapporto con lUfficio di aiuto umanitario dellUnione europea
(ECHO) (38),
e di un centro ad hoc per crisi particolari; lo sviluppo di capacità di polizia
civile; listituzione di meccanismi di finanziamento rapidi per sostenere
le operazioni dellUE o di altre organizzazioni internazionali e, se opportuno,
delle ONG. In ultima analisi, per quanto concerne i processi decisionali e di
attuazione dei principi enunciati la relazione dichiara: LUnione
dovrebbe mettere a punto unimpostazione globale per il dispiegamento di
strumenti non militari nazionali e collettivi nei temi richiesti dalla specifica
situazione sul terreno. Per il coordinamento degli strumenti civili di gestione
della crisi sarà istituito il meccanismo di coordinamento per la gestione civile
delle crisi (
) che abbraccerà più pilastri, fornirà pareri a sostegno
della gestione delle crisi (39).
Da questi progressi
e dagli indirizzi assunti al Consiglio di Helsinki risulta individuato un percorso,
ancora tutto da verificare ma sufficientemente delineato nelle sue caratteristiche
principali, per lo sviluppo di una difesa europea, saldamente collegata e subordinata
alla NATO, e si prospetta un periodo di ristrutturazione rivolto a sviluppare
capacità di intervento non solo riguardanti le missioni di Petersberg, ma anche
azioni militari ove gli Stati Uniti non vogliano essere coinvolti, come recita
il comunicato diramato al vertice di Helsinki: "L'Unione Europea decide
di dotarsi di una capacità autonoma di iniziativa militare e, nel caso in cui
la NATO nel suo insieme non sia stata impegnata, di avviare e guidare operazioni
militari in risposta a crisi internazionali" (40).
Pur rimanendo
relegata ad un ambito decisionale intergovernativo, la difesa europea incomincia
a muovere i primi passi nellambito dell'UE (41):
si apre così la possibilità di un inserimento della PESCD allinterno del
secondo pilastro della PESC nelle prossime modifiche del Trattato (42),
allo scopo di definire unIdentità europea di Sicurezza e di Difesa in
grado di ridimensionare il ruolo dellUnione europea allinterno della
NATO, stabilendo con essa rapporti diretti non più mediati dallUEO (43).
Sembra tuttavia probabile e indispensabile un processo di convergenza tra gli
Stati dellUnione, in qualche modo analogo a quello intrapreso per la moneta
unica, idoneo a superare le profonde diversità evidenti in numerosi settori
della difesa, in particolare per quanto riguarda la struttura nazionale delle
forze, i bilanci, il sistema industriale militare, le singole capacità oggi
riscontrabili ed infine la cooperazione militare bilaterale e multilaterale
sviluppatasi esternamente alla NATO e allUEO (44).
Note
(1)
Cfr. Commissione Europea, Il Trattato
di Amsterdam. Istruzioni per l'uso, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee, 1999, pp. 97.
(2)
Il Trattato di Amsterdam ha provveduto a ristrutturare e in parte riscrivere
il Titolo V del Trattato di Maastricht; si compone pertanto del gruppo di articoli
J.1 J.18 (ridesignati con la nuova numerazione come artt. 11-28).
(3)
Prevista allart. C, 2° comma del Trattato di Amsterdam.
(4)
Questa specificazione intende prendere in considerazione potenziali problemi
o contese territoriali che potrebbero emergere soprattutto tra Paesi candidati
alladesione.
(5)
Il Trattato di Amsterdam ha modificato il contenuto e la numerazione
degli articoli del Trattato di Maastricht; inoltre ha semplificato la numerazione,
in base allart. 12, introducendone una più snella. Per una tabella di
corrispondenza tra gli articoli dei trattati Cfr. B. BEUTLER, R. BIEBER, J.
PIPKORN, J. STREIL, J. H. H. WEILER, LUnione
Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, Il Mulino, 1998,
pp. 679-684 (Cfr. anche, sulla PESC, pp. 607-609). Nelle indicazioni alle disposizioni
del Trattato, riportate tra parentesi proseguendo nella nostra trattazione,
vengono segnalati, oltre allattuale numerazione del Trattato di Amsterdam,
e solo ove ritenuto opportuno, la precedente sempre riferita allattuale
Trattato e infine quella corrispondente al Trattato di Maastricht.
(6)
Le posizioni, adottate dal Consiglio europeo, definiscono lapproccio
del-lUnione su una questione particolare di natura geografica o tematica
(art. 15, ex art. J. 5)
(7)
La riunione dei ministri UE definì nel giugno 1992 nel castello di Petersberg,
in Germania, le responsabilità operative e gli obiettivi dellazione dellUEO
al di là della difesa reciproca, le cosiddette missioni di Petersberg:
queste comprendono
missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento e rafforzamento
della pace (azioni di peace keeping e
di peace enforcement) e le missioni
di unità di combattimento per linterposizione e lintervento nella
gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace
ed allevacuazione delle popolazioni in pericolo (azioni di peace-making). "L'art. 17, insomma, finisce per comprendere sia
la prima generazione delle operazioni di peace-keeping (quelle effettuate sulla base del capitolo VI della
Carta delle Nazioni Unite, e consistenti nell'interposizione tra le parti dopo
il raggiungimento di un accordo ad opera dei caschi blu, come
ad esempio Cipro) sia la seconda, collegata piuttosto a casi recenti come quelli
di Somalia, Ruanda e Albania: operazioni, queste, condotte invece in base al
capitolo VII della Carta ONU, e tali da implicare il ricorso alla forza, con
connessi rischi di escalation. Non
è un caso che, fra i Paesi europei, i più impegnati nelle prime siano stati
appunto i Paesi neutrali (e in generale i nordici), mentre Gran Bretagna, Francia
e la stessa Italia sono state più attive nelle seconde", A. MISSIROLI,
Dopo il Kosovo: l'Europa che (ancora)
non c'è, in "Il Mulino", anno XLVIII, n. 385, settembre-ottobre
1999, p. 951 (pp. 947-957). Il termine escalation,
parola di origine anglosassone di uso relativamente recente, indica un processo
di accrescimento del conflitto delle tensioni e dei rapporti tra Paesi che si
realizza attraverso il superamento di soglie, situazioni di limite
con successivi salti di qualità del conflitto; ogni soglia viene superata a
seguito dellazione di un attore del conflitto e costituisce un punto di
non ritorno. Il conflitto, a seguito di escalation successive, diventa così
sempre meno reversibile; Cfr. G. SCOTTO, E. ARIELLI, La
guerra del Kosovo, Roma, Editori Riuniti, 1999, cap. 1, Le dinamiche dellescalation, pp. 13-28.
(8)
Chiaramente una tale compatibilità si estende alle cooperazioni intrattenute
dalla NATO con altri Paesi e con organizzazioni internazionali. Di particolare
rilevanza appare la cooperazione istituzionalizzata tra NATO e CSI (Comunità
degli Stati Indipendenti) che
ha iniziato a profilarsi con l'adesione della Russia all'iniziativa di Partnership
for Peace (Partenariato per la pace, forma di collaborazione attivata tra
la NATO e i Paesi non membri). Questa iniziativa è stata promossa dal presidente
statunitense Clinton nel 1994 ed è stata accolta dalla CSI come chance
allo scopo di evitare lisolamento, di fruire di aiuti economici e
contemporaneamente di perseguire un tentativo di contenimento delle mire espansionistiche
della NATO rivolte allinclusione dei Paesi dellEst Europa nel sistema
di alleanza politico-difensivo-militare dominato dagli Stati Uniti. Il 27 maggio
1997, a Parigi, è stato siglato lo storico accordo di cooperazione Russia-Nato
ha posto fine alla contrapposizione politico-militare della guerra fredda e
ha permesso, nel 1999, l'ingresso nella NATO di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.
Tuttavia non si può che condividere la valutazione secondo la quale la
conclusione dell'accordo non è parsa comportare una chiarificazione concettuale
e strategica, da parte occidentale come da parte russa, S. PONS, L'insicurezza della Russia e la difficile sicurezza dell'Europa, "Europa
Europe", nuova serie, anno VII, n. 2, 1998, p. 38. Molto evidenti, per
esempio, sono state le divergenze riguardo all'intervento della NATO in Kosovo
e preoccupante il blitz russo all'aeroporto di Pristina nel Kosovo senza attendere
i tempi convenuti per il controllo delle zone come prima concordato con le forze
della stessa NATO.
(9)
"Tutti gli Stati membri dell'Unione saranno autorizzati a partecipare
pienamente ai compiti in questione" per attività gestionali UEO e "il
Consiglio, in accordo con le istituzioni UEO adotterà le necessarie decisioni"
(art. 17, par. 3, co. 3). L'Assemblea dell'UEO è composta di delegati dei governi
e non da deputati eletti a suffragio universale come quelli del Parlamento Europeo;
pertanto le decisioni sono assunte a un livello basso di democraticità, non
essendo possibile esercitare un controllo da parte di un qualche organo dellUnione
eletto direttamente dai cittadini europei. Inoltre non è stata accettata la
proposta della Commissione Europea di consentire la cooperazione dei ministri
della difesa all'interno del Consiglio dei Ministri.
(10)
Questa situazione è scaturita dal disaccordo degli Quindici in merito
allinse-rimento nel Trattato di un contributo presentato da sei Stati
(Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio e Lussemburgo) con uno schema di
protocollo indicante la proposta di modalità e tempi per raggiungere l'integrazione
dell'UEO nellUE.
(11)
Cfr. Dichiarazione per l'Atto finale sullistituzione di una cellula
di programmazione politica e tempestivo allarme. Di notevole importanza per
una gestione efficace e risolutiva dei conflitti risulta proprio l'attivazione
di strutture che sappiano monitorare permanentemente le situazioni a rischio
e che sappiano attivarsi prontamente nella fase preliminare d'intervento di
tempestivo allarme o, detta altresì, di prima attenzione (early
warning), qualora la crisi stia degenerando e sia imminente lo scoppio di
scontri o quando sia da presumere comunque un'escalation
del conflitto.
(12)
Tuttavia se i Paesi che motivano con dichiarazione formale la propria
astensione rappresentano più di 1/3 dei voti la decisione non è adottata.
(13)
Cè una clausola perfida nel Trattato di Amsterdam:
se uno Stato spiega che una certa decisione lede i propri interessi, la decisione
non passa nemmeno se riguarda materia in cui è previsto di prendere decisioni
a maggioranza. E un nodo scorsoio
in grado di strangolare una qualsiasi politica comune; e ne possiamo immaginare
gli effetti quando, tra breve, lUE sarà di 25-27 membri!, A. PADOA
SCHIOPPA, Verso la Costituzione europea e una politica estera federale (estratto
dal sunto a cura di A. Vicentini della relazione al Convegno La politica
estera e di sicurezza comune dellUnione Europea, Verona, Università
degli studi, Facoltà di Giurisprudenza, 19-20 maggio 2000).
(14)
A proposito del finanziamento della PESC, al Trattato di Amsterdam è
stato allegato un accordo interistituzionale tra Parlamento, Commissione e Consiglio
dei Ministri che contempla la possibilità di finanziare attività rivolte alla
prevenzione dei conflitti, al disarmo, al peace
making e alla costruzione della sicurezza, escludendo però "quelle
spese che derivano da operazioni dalle implicazioni militari e di difesa".
(15)
Come, per esempio, lavvio dell'unione monetaria, il dilemma tra
allargamento e/o approfondimento dell'UE ecc.
(16)
Cfr. R. SEIDELMANN, Amsterdam e
la sicurezza europea. Un'opportunità nuo va o perduta, in "Europa,
Europe", nuova serie, anno VII, n. 1, 1998 pp. 66-86.
(17)
Per uninteressante e circostanziata disamina dellatteggiamento
degli Stati dellUE nei confronti della PESC, in base al diverso grado
di propensione allin-tegrazione della propria politica estera nazionale
con la PESC, che è tanto maggiore quanto è minore la forza degli
Stati considerati (Inghilterra, Francia, Germania, Italia vengono collocate
in ordine crescente di spinta allintegrazione nella PESC) Cfr. E. BRIGHI,
La politica estera e di sicurezza in Europa: unipotesi sulla propensione
allintegrazione, in Quaderni di scienza della politica,
rivista quadrimestrale della Facoltà di Scienze Politiche di Pavia, anno VII,
n. 1, aprile 2000, pp. 67-105.
(18)
Cfr. R. PRODI, La visione
del progetto europeo, in Relazioni Internazionali, n. 50, maggio-giugno
1999, pp. 69-75.
(19)
Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul
rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,
punto 2.
(20)
Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul
rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,
punto 1.
(21)
Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul
rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,
punto 2.
(22)
Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul
rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,
punto 3.
(23)
Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul
rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,
punto 5.
(24)
Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul
rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,
punto 4; Cfr. Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune
in materia di sicurezza e di difesa, Conclusioni della Presidenza, allegato
III.
(25)
Il documento testimonia lassunzione di responsabilità e di impegno
per una difesa comune da parte della Gran Bretagna, in passato ostile a coinvolgimenti
al di fuori della NATO e pertanto segna una svolta nella politica estera britannica
voluta dal premier laburista Tony Blair, iniziata con la proposta di avviare
una politica di sicurezza comune e di integrare l'UEO nell'UE fatta al Consiglio
europeo informale di Pörtschach tenutosi alla fine di ottobre 1998 e confermata
alla riunione informale dei Ministri della Difesa dell'UE riuniti a Vienna il
4 novembre 1998. Il mutamento radicale in tema di politica di sicurezza è stato
intrapreso da Blair per evitare la marginalizzazione della Gran Bretagna nell'UE
e rilanciarne un ruolo guida nella politica di difesa e di sicurezza, forte
del rapporto privilegiato con gli Stati Uniti.
(26)
Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune
in materia di sicurezza e di difesa, Conclusioni della Presidenza, allegato
III, Principi orientativi; Dichiarazione
del Consiglio europeo di Colonia, punto 5.
(27)
Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune
in materia di sicurezza e di difesa, Processi decisionali; per
unanalisi più specifica Cfr. G. BONVICINI, I
pilastri della sicurezza, in Dossier Europa, n. 25, dicembre
1999, pp. 33-34 (intero saggio pp. 28-34).
(28)
La nascita del Tribunale Penale Internazionale è stata contrastata dagli
Stati Uniti durante i negoziati svoltisi nellestate del 1998 a causa del
carattere neutrale e indipendente che veniva ad assumere nellart 5 del
progetto di statuto. Benché sia stato accettato, laccordo che istituisce
il Tribunale è stato ratificato da pochi Paesi e non è ancora entrato in vigore;
permane, inoltre, il dubbio sullapplicabilità delle future decisioni di
tale Tribunale nei confronti dei Paesi che non lo ratificheranno.
(29)
Per ulteriori dettagli Cfr. V. NIGRO, Eurodifesa,
i piani della Ue per un esercito comune, "La Repubblica", 29 novembre
1999, p. 15; M. CALCATERRA, Difesa, la
UE stringe i tempi, "Il Sole 24 Ore", 1° dicembre 1999, p. 2;
"Il documento dei quattro si muove verso una vera autonomia operativa.
Oggi essa è impossibile non tanto per ragioni politiche burocratiche, ma per
un vero gap tecnologico e logistico. Solo gli americani hanno i mezzi di trasporto,
i satelliti di controllo e le armi d'attacco necessarie. La messa in comune
delle capacità non indifferenti della Gran Bretagna e della Francia (escluso
il loro armamento nucleare che non
verrebbe messo in comune) può dare un impulso importante (...). Francia e Germania
insistono per far produrre il nuovo aereo da trasporto militare dal consorzio
Airbus al quale, a questo punto, anche gli inglesi della British Aerospace vogliono
contribuire. Parigi e Berlino hanno tra l'altro proposto la creazione di un
comando europeo per il trasporto aereo militare, elemento chiave nelle guerre
contemporanee. Inoltre vogliono federare i servizi di informazione e multinazionalizzare
i quartieri generali accogliendo ufficiali europei",
Parigi-Berlino-Londra-Roma, Eurodifesa a quattro motori. Dal vertice franco-tedesco
l'ultimo sigillo al do cumento per un esercito comune sul tavolo dell'Unione,
"Il Corriere della Sera", 1° dicembre 1999, p. 11.
(30)
Cfr. Il Consiglio europeo di Helsinki.
Conclusioni della Presidenza 10-11/12/1999, in Rivista di studi politici
internazionali, anno LXVII, n. 265, gennaio-marzo 2000, n. 1, pp. 85-97.
(31)
Cfr. Conclusioni della Presidenza
del Consiglio europeo di Helsinki, Allegato IV (Relazioni della Presidenza:
Allegato 1 Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza;
Allegato 2 Gestione non militare delle crisi da parte dellUnione
europea.
(32)
Cfr. Conclusioni della Presidenza
del Consiglio europeo di Helsinki, cap. II (punti 25-29).
(33)
Allegato 1 allAllegato IV delle Conclusioni
della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki.
(34)
In un primo momento verranno costituiti i seguenti organismi: un comitato
permanente politico e di sicurezza ad interim a livello di alti funzionari e
ambasciatori con il compito di portare avanti, sotto la guida del Comitato politico,
le disposizioni definite al Consiglio europeo di Helsinki e garantire la gestione
corrente delle questioni riguardanti la PESCD; un organo ad interim di rappresentanti
militari dei Capi di Stato maggiore della difesa; un distaccamento di esperti
militari degli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio in
attesa dalla costituzione dello Stato maggiore europeo.
(35)
Nella relazione, oltre a una sezione introduttiva e a quelle concernenti
rispettivamente le capacità militari riguardanti le missioni di Petersberg,
i processi decisionali e la consultazione e cooperazione con i Paesi non membri
dellUE e con la NATO, vengono definiti i compiti della Presidenza portoghese
che avrebbe dovuto innanzitutto proseguire insieme al Segretario Generale/Alto
Rappresentante della PESC, nellambito del Consiglio Affari Generali
i lavori per rafforzare la PESC. La Presidenza ha riferito al Consiglio europeo
tenutosi a Feira in Portogallo nel giugno 2000 in merito a progressi compiuti
sullo sviluppo degli organismi e dei processi decisionali (tenendo conto dei
documenti presentati a Helsinki e in particolare dellAllegato VI), proposte
riguardanti le modalità di consultazione e di partecipazione per consentire
ai Paesi terzi di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dellUE,
proposte concernenti principi di consultazione con la NATO in relazione a questioni
militari, rapporti tra PESCD e NATO ai fini della cooperazione in presenza di
crisi e allindicazione della necessità o meno di uneventuale modifica
del trattato.
(36)
Cfr. doc. 11044/99 REV 1 e doc. 12323/99; questi atti evidenziano lesperienza
maturata in vari settori: polizia civile, assistenza umanitaria, riabilitazione
giuridica e amministrativa, servizi di ricerca e salvataggio, osservazione elettorale
e monitoraggio su situazione dei diritti delluomo ecc.
(37)
Cfr. Allegato 2 allAllegato IV delle Conclusioni
della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki.
(38)
La ECHO (European Commission Host Organization) gestisce un fondo di
emergenza a favore delle vittime di catastrofi naturali o di conflitti, un fondo
speciale per le esigenze dei profughi di lungo periodo e degli sfollati, un
fondo per lassistenza umanitaria a favore dellEuropa orientale e
un fondo speciale per le derrate alimentari.
(39)
Allegato 2 allAllegato IV. Anche per quanto riguarda la prevenzione
dei conflitti e il Comitato per la gestione civile dei conflitti la Presidenza
portoghese era invitata a elaborare una prima relazione di avanzamento al Consiglio
europeo di Lisbona e una relazione globale da presentare al Consiglio europeo
di Feira (ciò che è avvenuto effettivamente nel giugno 2000); Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki, cap.
II, punto 29. Per una sintesi efficace e un riepilogo storico delle vicende
riguardanti la politica di sicurezza e di difesa fino alle novità del Consiglio
europeo di Helsinki Cfr. Sicurezza e difesa.
LEuropa avrà un proprio corpo di spedizione, in News Europa,
il punto n. 11/12, novembre-dicembre 1999.
(40)
Cfr. V. NIGRO, Eurodifesa, accordo
fatto; nasce l'esercito dell'Ue, "La Repubblica", 9 dicembre 1999,
p. 15; Nasce l'Eurodifesa, "La
Repubblica", 11 dicembre 1999.
(41)
Non è difficile costatare, come scrive Cagiati, che la formula
approvata è piuttosto modesta e prudente, specie se si tiene conto del fatto
che da tempo esistono accordi di singoli gruppi di Paesi che hanno già costituito
fra loro delle forze multinazionali (
) Probabilmente del resto la nuova
struttura emergerà proprio dalla fusione di queste diverse già esistenti iniziative
parallele e sarà sostanzialmente costituita dallinsieme di tali forze
di pronto impiego, dei Paesi partecipanti, omogeneizzate nelle strutture e negli
armamenti, sotto un comando multinazionale integrato del tipo NATO; (
)
la nuova forza dovrà comunque strettamente cooperare con la NATO (
) in
particolare finché gli europei non saranno riusciti a dotarsi delle risorse
tecnico-logistiche indispensabili a una moderna forza di pronto intervento (intelligence,
satelliti, comunicazioni, trasporti aerei terrestri e navali ecc.), A.
CAGIATI, La sicurezza europea nel XXI
secolo, in Rivista di studi politici internazionali, anno LXVII,
n. 265, gennaio-marzo 2000, n. 1, p. 39 (Cfr. intero saggio in merito agli scenari
e alle sfide future per realizzare una politica di sicurezza euromediterranea,
pp. 35-44).
(42)
Il 14 febbraio 2000 si è insediata la Conferenza Intergovernativa per
la revisione del Trattato di Amsterdam, con lobiettivo di concludere i
lavori entro la fine dellanno con la firma a Nizza il 7-8 dicembre del
nuovo Trattato.
(43)
Di particolare importanza ed evidenza è il tema delle capacita
militari, approccio messo in primo piano anche dalla Nato con la Defence
Capibilities Initiative nel campo degli armamenti convenzionali.
(44)
Eurocorpo, Euromar Euromarforce, Forze anfibie britannico-olandesi
sono solo alcuni dei numerosi esempi di proliferazione di cooperazioni ad hoc
nel campo militare. Tutti questi sono lodevoli sforzi volti a riempire un evidente
vuoto di operatività a livello europeo; ma non vi è dubbio che essi non rispondono
a una strategia comune e si trasformano quindi in una fonte di dispersione di
energie e di risorse, mantenendo allo stesso tempo estremamente basso il grado
di efficacia delle forze militari europee. Queste duplicazioni e divergenze
strutturali che contraddistinguono il quadro europeo della difesa rappresentano
un ostacolo insormontabile sulla strada di una difesa comune, G. BONVICINI,
I pilastri della sicurezza, in Dossier
Europa, n. 25, dicembre 1999, p. 31 (Cfr. anche lintero saggio pp.
28-34). Lautore, direttore dellIstituto Affari Internazionali suggerisce
dei criteri di convergenza economico-militari (macrodefence
convergence criteria) per traguardare un obiettivo di convergenza completa
entro il 2010: numero di militari commisurati allimportanza relativa del
Paese e del suo ruolo geo strategico, progressiva e comune tendenza alla professionalizzazione
degli eserciti, riorganizzazione degli accordi bilaterali e multilaterali in
previsione di un loro uso in comune.
BEUTLER B., BIEBER
R., PIPKORN J., STREIL J., WEILER J. H. H., LUnione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna,
Il Mulino, 1998.
BONVICINI G., I
pilastri della sicurezza, in Dossier Europa, n. 25, dicembre
1999, pp. 28-34.
COMMISSIONE
EUROPEA, Il Trattato di Amsterdam. Istruzioni
per l'uso, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
Europee, 1999.
Consiglio
europeo di Helsinki (Il). Conclusioni della Presidenza 10-11/12/1999,
in Rivista di studi politici internazionali, anno LXVII, n. 265,
gennaio-marzo 2000, n. 1, pp. 85-97.
MISSIROLI A., Dopo
il Kosovo: l'Europa che (ancora) non c'è, in "Il Mulino", anno
XLVIII, n. 385, settembre-ottobre 1999, pp. 947-957.
PRODI R., La
visione del progetto europeo, in Relazioni Internazionali,
n. 50, maggio-giugno 1999, pp. 69-75.
SEIDELMANN
R., Amsterdam e la sicurezza europea.
Un'opportunità nuova o perduta, in "Europa, Europe", nuova serie,
anno VII, n. 1, 1998 pp. 66-86.
SCOTTO G., ARIELLI
E., La guerra del Kosovo, Roma, Editori
Riuniti, 1999.