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Dal Trattato di Amsterdam al Consiglio

europeo di Helsinki: primi passi per una

sicurezza comune europea?

 

di Giorgio Grimaldi

 

 

 

 

1.  Il Trattato di Amsterdam e l’assenza di un progetto politico condiviso

Il Trattato di Amsterdam (1), firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, consiste come è noto in una revisione del Trattato di Maastricht (2) e, secondo un giudizio condiviso anche da molti autorevoli commentatori, rappresenta un'occasione perduta per riequilibrare la dimensione politica rispetto a quella economica dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la PESC, disciplinata sempre dalle disposizioni contenute nel Titolo V del Trattato, le novità apportate non sono state rivoluzionarie e testimoniano estrema prudenza e strenua resistenza da parte degli Stati, non disposti a conferire poteri più ampi all’UE in questo settore, poteri che avrebbero consentito anche una maggiore efficacia dell'azione. La recente guerra del Kosovo e l'intervento della NATO in presenza della “pulizia etnica” messa in atto dai soldati serbi per sterminare la popolazione di origine albanese, l’ultima delle numerose atrocità commesse durante i conflitti nell’ex Jugoslavia, hanno dato conferma dell’impotenza e dell’incapacità dell’UE di fronte a situazioni di emergenza nelle zone di crisi.

Il Trattato di Amsterdam ha provveduto a introdurre comunque alcune innovazioni che, opportunamente approfondite e precisate, anche se insufficienti, possono portare a qualche modesto progresso. A proposito della dimensione militare della sicurezza europea (3), l'Unione e gli stati membri sono tenuti ad assicurare "la coerenza globale della sua azione", a rafforzarla "in tutte le sue forme", mantenendo la pace e la sicurezza internazionale secondo i principi già sanciti nel Trattato di Maastricht, sottolineando nuovamente il riferimento agli obiettivi della Carta di Parigi, inclusi quelli relativi alle frontiere esterne (4) (art. 11; ex J.1) (5) e perseguono gli obiettivi stabiliti, attraverso la definizione dei principi e degli orientamenti generali della PESC, la decisione di strategie comuni, l’adozione di azioni comuni nonché di posizioni comuni (6) e “il rafforzamento della cooperazione sistematica tra gli Stati per la conduzione della loro politica” (art. 12; ex J.2; ex J.3).

Il Consiglio europeo (art. 13; ex J.3) e il Consiglio dei Ministri (art. 14; ex J.4) sono i soggetti protagonisti dell’attuazione della PESC. Con le modifiche apportate all’art. 17 (ex J.7; ex J.4), suggerite da Svezia e Finlandia (Paesi che insieme ad Austria e Irlanda sono quelli militarmente non allineati e che vantano una lunga esperienza di interventi internazionali in missioni di pace allestite dall'ONU), la PESC si orienta verso "la graduale definizione di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso" (art. 17, par. 1, co. 1) e comprende le "missioni di Petersberg" (7) (art 17, par. 2).  

Nel Trattato viene affrontato il problema delle relazioni tra UE e UEO: queste due entità, prima separate, allacciano "più stretti rapporti istituzionali" e l'UEO è considerata "parte integrante dello sviluppo dell'Unione", "anche in vista di un'eventuale integrazione" (art. 17, par. 1, co. 2) senza pregiudicare “il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri” e rispettando “gli obblighi di alcuni Stati che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO), nell’ambito del trattato che la regola, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto” (art. 17, par. 1, co. 3) (8); l'UE, inoltre, "si avvale dell'UEO per elaborare e realizzare decisioni e azioni promosse dall'Unione che abbiano implicazioni difensive" (art. 17, par. 3, co. 1) (9). Decade però l'obiettivo di dotare l'Europa di forze militari organizzate con l'incorporazione dell'UEO nell'UE in occasione della scadenza, nel 1998, del Trattato istitutivo di Bruxelles, avente durata cinquantennale (10).

Una novità di rilievo è l’introduzione del principio della “cooperazione rafforzata” in base alla quale, in sintonia con le disposizioni del Trattato, è consentito "lo sviluppo di una stretta collaborazione fra due o più Stati membri a livello bilaterale, all'interno dell'UEO e della Alleanza Atlantica" (art. 17, par. 4). Viene inoltre istituita la figura dell'Alto Rappresentante per la PESC (detto "Mister PESC"), che, in qualità di Segretario Generale del Consiglio dei Ministri assiste la Presidenza del Consiglio medesimo, responsabile dell’attuazione delle decisioni in merito alla PESC, al fine di conferire una visibilità esterna maggiore all'UE (art. 18 par. 3; ex J.8; ex J.5); congiuntamente è stata definita una diversa composizione della cosiddetta troika, in precedenza costituita da tre Ministri degli Esteri (il Presidente in carica assistito dal precedente e dal successivo) e ora invece costituita dal Presidente, dall'Alto Rappresentante, dal presidente futuro "se necessario" (art. 18, par. 4). Per rafforzare l’operato dell’Alto Rappresentante è prevista la costituzione di una "cellula di programmazione politica e di tempestivo allarme", composta da "personale appartenente al Segretariato generale, agli Stati membri, alla Commissione e alla UEO" (11).

Resta invariato il sistema decisionale che prevede il voto all'unanimità, ma, in base al principio dell’"astensione costruttiva", la maggioranza dei Paesi può procedere anche senza l'assenso di tutti, mentre il paese che si astiene ha la facoltà di presentare una dichiarazione formale che non lo obbliga, pur impegnandolo a non impedire l’azione dell’Unione in merito, ad applicare la decisione in questione: questa dichiarazione di astensione, in omaggio ad “uno spirito di mutua solidarietà”, viene riconosciuta dagli altri membri come sufficiente a garantire il rispetto della volontà del paese che l’ha inoltrata (art. 23, par. 1; ex J.13) (12). Una deroga a queste disposizioni è inserita con il voto a maggioranza qualificata per le deliberazioni riguardanti azioni comuni, posizioni comuni o decisioni sulla base di una strategia comune oppure decisioni relative all’attuazione di un’azione o di una posizione comune, escludendo le decisioni "che abbiano implicazioni nel settore militare e di difesa" che rimangono soggette al voto all’unanimità; tuttavia, rivendicando "importanti e dichiarate ragioni di politica interna", uno Stato può ricorrere contro la maggioranza qualificata col risultato che "non si procederà al voto" e il Consiglio potrà eventualmente stabilire, a maggioranza qualificata, di sottoporre il problema al Consiglio europeo che dovrà decidere all'unanimità (art. 23, par. 2). Questa procedura aggiuntiva, risulta piuttosto farraginosa; in concreto nient’altro che un debole scostamento, di difficile attuazione, dal principio dell'unanimità previsto dal Trattato (13).

Il Trattato di Amsterdam dispone che la Presidenza consulti il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC, provvedendo a tenere in dovuta considerazione le osservazioni da questo espresse e lo informi regolarmente, insieme alla Commissione, in merito allo sviluppo della stessa PESC, dalla quale il Parlamento era prima escluso (art. 21, par. 1, co. 1; ex J.11; ex J. 7). Il Parlamento svolge anche un ruolo attivo, avendo la possibilità di rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio dei Ministri e procedendo annualmente ad un dibattito specifico sulla PESC (art. 21, par. 1, co. 2). Attraverso la partecipazione e la gestione del bilancio dell’Unione, il Parlamento Europeo può esercitare un controllo maggiore, seppur ancora insufficiente, sul secondo pilastro dell’UE: le spese operative per la PESC sono a carico del bilancio delle Comunità europee, a meno che il Consiglio dei Ministri, all’unanimità, non decida diversamente (art. 28, ex art. J.18) (14). Ulteriori norme prescrivono di individuare, “se gli Stati membri lo ritengono opportuno”, una cooperazione più stretta al fine di armonizzare le politiche degli stessi in materia di commercio ed esportazione delle armi e di garantire, tramite questa via, un controllo più efficace sugli armamenti (art. 17, par. 1, co. 4).

In definitiva, con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam dovrebbero essere potenziati, da un lato, il coordinamento politico tra Consiglio dei Ministri, Commissione europea - “pienamente associata ai lavori nel settore della PESC” (art. 27, ex J.17) - e UEO; dall’altro, la "cooperazione rafforzata" tra alcuni membri ("nucleo duro") che decidano di collaborare maggiormente attraverso iniziative di accordi militari e strategici bilaterali o multilaterali purché in sintonia con la PESC e aperti all’adesione dei Paesi dell’UE. Infine le missioni di Petersberg passano definitivamente nella sfera di competenza dell’Unione.

In realtà, i complicati e lunghi processi decisionali che comportano un aggravamento procedurale, spiegabile solo dalla riluttanza degli Stati nell’adottare meccanismi di voto più semplici per paura di sbilanciarsi verso una politica sovranazionale, rischiano di rendere impraticabili o difficili le scelte più delicate. Come è esemplarmente argomentato da Reimund Seidelmann, le lacune del Trattato sono vistose ed evidenziano la mancata integrazione nell'UE della dimensione militare della sicurezza sotto diversi profili. Dal punto di vista strutturale, infatti, è riscontrabile "l'assenza di una concezione generale riguardante la futura architettura europea di sicurezza e il percorso verso una difesa comune", mentre dal punto di vista strategico, la PESC risulta trascurata a causa del sovraccarico dell'agenda politica europea, costretta suo malgrado ad affrontare simultaneamente e congiuntamente numerose questioni (15). Infine da un punto di vista tattico, l’UE, dovendo trovare una mediazione tra le posizioni degli Stati e a seguito del clima sfavorevole a riforme più incisive, è stata costretta a concentrarsi solo su singole questioni specifiche come, per esempio, le missioni di Petersberg, allo scopo di scongiurare il fallimento complessivo della PESC (16).

Esistono inoltre ulteriori difficoltà per la PESC, dovute al coinvolgimento in essa dei Paesi scandinavi membri dell’UE e dell’Austria che sono notoriamente Paesi neutrali con tradizioni e opinioni pubbliche di orientamento sfavorevole ad un’integrazione nella politica europea di sicurezza. Non si può neanche trascurare l’importanza della creazione di un mercato comune e di una cooperazione europea in materia di armamenti, argomento per il momento eluso nella PESC (17).

 

2.  Gli sviluppi più recenti: i Consigli europei di Colonia, Tampere e Helsinki

Il 19 novembre 1997, il Parlamento Europeo, approvando una risoluzione di invito alla ratifica del Trattato di Amsterdam rivolta agli Stati dell’UE, si era espresso esplicitamente a favore di un rafforzamento della difesa comune e, con una successiva risoluzione nel maggio 1999, aveva chiesto l’insediamento urgente dell’Alto Commissario per la PESC (detto “Mister PESC”), previa presentazione alla Commissione Esteri del Parlamento stesso, allo scopo di mettere in condizione l’assemblea di poter formulare una raccomandazione di approvazione. Inoltre Romano Prodi, in qualità di Presidente designato della Commissione, nel discorso del 4 maggio 1999 al Parlamento Europeo, ribadiva l’impegno per una proiezione internazionale sempre più accentuata dell’UE indirizzata al conseguimento di tre finalità principali: il rilancio dello sviluppo economico e la stabilità monetaria dell’Euro, il riequilibrio dell’Europa economica attraverso l’Europa politica con una difesa comune e l’allargamento ad Est, la pacificazione dei Balcani dopo l’intervento NATO (18).

La Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della PESC ha rinnovato con forza (pur permanendo alcune ambiguità di fondo in merito al rapporto con la NATO), l’impegno “a sviluppare ulteriormente capacità militari europee più efficaci a partire da quelle già esistenti a livello nazionale, binazionale e multinazionale” (19), dopo aver manifestato la convinzione che “il Consiglio debba poter decidere nell’intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite (…)«compiti di Petersberg»” (20). La Dichiarazione ha riconosciuto la necessità di operare degli sforzi per accrescere “le capacità nei settori dell’infor-mazione, dei trasporti strategici, del comando e del controllo” ed anche “la base di difesa industriale e tecnologica” attraverso “una più stretta ed efficiente collaborazione con l’industria della difesa” (21), e ha poi espresso rallegramento per la Dichiarazione di Washington della NATO, impegnandosi a garantire “lo sviluppo di una reciproca ed efficace consultazione, cooperazione e trasparenza tra l’Unione Europea e la NATO” (22); infine ha dato mandato al Consiglio Affari Generali “di preparare i presupposti e le misure necessari per raggiungere questi obiettivi, compresa la definizione delle modalità per l’inclusione dell’UEO, che saranno necessarie all’UE per far fronte alle nuove responsabilità nell’ambito dei compiti di Petersberg” e al fine di adottare le “necessarie decisioni entro la fine del 2000” (23). La Dichiarazione di Colonia ha anche approvato e adottato la Relazione della presidenza tedesca (24) che accoglieva con soddisfazione la Dichiarazione franco-britannica di Saint Malo del 4 dicembre 1998 (25), sottolineando, in chiusura, il ruolo svolto dall’Alleanza Atlantica che rimaneva “il fondamento della difesa collettiva dei suoi Stati membri” (26). Nella Relazione della presidenza tedesca, adottata su iniziativa del Ministro degli Esteri tedesco Fischer veniva indicata la necessità di adottare le disposizioni idonee a garantire il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni “Petersberg” dirette dall’UE ed erano suggeriti i processi decisionali e gli strumenti per effettuare l’analisi delle situazioni, reperire le informazioni ed effettuare un’adeguata pianificazione strategica: le riunioni periodiche o ad hoc del Consiglio “Affari Generali” con eventuale partecipazione dei Ministri della difesa; l’istituzione di un Comitato Politico e di Sicurezza (CPS) in qualità di organo permanente con sede a Bruxelles presieduto dall’Alto Rappresentante per la PESC e composto di rappresentanti stabili con competenza specifica nel settore politico-militare; la creazione di un Comitato militare costituito da rappresentanti militari con il compito di formulare raccomandazioni al CPS e di uno Stato maggiore militare dell’UE con una Sala operativa per la raccolta e la valutazione delle informazioni, un Centro satellitare e un Istituto per gli studi della sicurezza. Non era specificato se il CPS dovesse essere un organo distinto dal Comitato politico della PESC già istituito in base all’articolo 25 del Trattato di Amsterdam o se, come probabile ne avesse dovuto costituire una trasformazione; ad ogni modo la proposta della nascita del CPS rappresenta una spinta a unificare le competenze di politica estera e di difesa (27). Al Consiglio europeo di Colonia è stata inoltre assunta la decisione di redigere e approvare, entro la fine del 2000, una Carta europea dei diritti umani, dopo aver coinvolto in un dibattito comune il Parlamento Europeo e i vari parlamenti nazionali su una bozza di lavoro che verrà predisposta da giuristi ed esperti. E’ auspicabile che tale Carta valorizzi l'apporto di varie culture politiche presenti in diversa misura in Europa e imprima un forte stimolo per potenziare il ruolo dell'ONU e sviluppare i poteri sovranazionali e infranazionali in base al principio della sussidiarietà. Ad essa dovrebbe accostarsi un deciso impulso per far decollare quelle Istituzioni e autorità giudiziarie internazionali preposte alla tutela e alla garanzia dei diritti umani quali il Tribunale Penale Internazionale (28) e il Tribunale Internazionale per l'Ambiente, già proposto da autorevoli giuristi e uomini politici.

Al Consiglio europeo di Tampere svoltosi tra il 15 e il 16 ottobre 1999, si è giunti all'assunzione di impegni decisivi per la sicurezza interna dei Paesi dell'Unione in tema di politiche di asilo, immigrazione, coordinamento operativo e collaborazione tra forze dell'ordine e armonizzazione delle legislazioni civili e penali. In questa sede, infatti, è stata proposta e adottata una serie di verifiche a tappe, controllate da parte della Commissione, la quale ha ottenuto di effettuare un monitoraggio permanente sull'attuazione delle decisioni, sulla base dei rapporti periodici ricevuti dal Consiglio dei Ministri. Tra le principali novità, pur prevalendo ancora le affermazioni di principio si possono segnalare: la definizione di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme e valido in tutta l’Unione, per coloro che hanno ottenuto l'asilo, da attuarsi entro l’ottobre del 2000; l'interesse per l'adozione di misure per la protezione temporanea degli sfollati; il blocco dei clandestini; la lotta alla xenofobia e al razzismo mediante la tutela dei diritti, alla stregua dei cittadini dell'Unione, per chi soggiorna legalmente nell'UE.

E' stata inoltre ribadita la necessità di una drastica riduzione delle procedure amministrative, del potenziamento della cooperazione giudiziaria e del conferimento di adeguate risorse e sostegno all'Europol. Entro la fine del 2001 è prevista la creazione di "Eurojust", un'unità composta di pubblici ministeri, magistrati e funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro col compito di agevolare il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e la nascita di un'accademia europea di polizia per la formazione comune dei futuri quadri investigativi.

Sul fronte della sicurezza alimentare, è stata confermata come priorità assoluta la costituzione di un'Agenzia europea ed è stato redatto un Libro bianco per impostare un'azione triennale idonea a costituire un sistema di regole e controlli per l'igiene e la salute dei consumatori.

Dopo alcuni incontri quadrilaterali a livello governativo conclusisi alla fine di novembre, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno inserito all'ordine del giorno del Vertice del Consiglio europeo di Helsinki un documento concordato intitolato "Organi militari, pianificazione e condotta delle operazioni guidate dall'Unione Europea" per sostenere in modo deciso e varare in tempi brevi una politica di difesa comune, mediante la costruzione di organi comuni di comando supremo e la fusione dei reciproci reparti operativi(29). Sull’onda di questi preparativi si è tenuto, il 10 e 11 dicembre 1999, il Consiglio europeo di Helsinki, il vertice che ha compiuto un passo importante per la difesa europea definendo una Politica Europea Comune di Sicurezza e di Difesa (PECSD) (30): i Quindici, adottando due relazioni della Presidenza finlandese sullo sviluppo della capacità di gestione militare e non militare delle crisi da parte dell’UE (31) e basandosi sugli orientamenti definiti al Consiglio europeo di Colonia, si sono accordati sulla creazione di un esercito comune o "euroforza" (Eurodefence) con un primo nucleo di 50-60.000 uomini (15 brigate, 300-500 aerei e 15 navi), avente una capacità di dispiegamento attuabile entro 60 giorni dal preavviso e con autonomia d'azione fino ad un anno, da impiegare per i compiti di Petersberg. Secondo quanto recepito nella Dichiarazione finale (32) la costituzione dell’esercito comune, fondata sulla cooperazione volontaria degli Stati membri, deve attuarsi entro il 2003, mentre nelle disposizioni di dettaglio contenute nelle relazione sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e sulla gestione militare delle crisi da parte dell’UE” (33) viene stabilito che a partire dal marzo 2000 inizieranno, come misura provvisoria, le nomine degli organismi direttivi (34). Nell’assetto definitivo i nuovi organi politici e militari permanenti saranno i seguenti: il Comitato politico e di sicurezza (CPS) composto di alti diplomatici e funzionari (ambasciatori o senior rappresentatives) con funzioni di controllo politico e di direzione strategica in merito alle operazioni di gestione militare delle crisi sotto l’autorità del Consiglio dei Ministri; il Comitato militare europeo capace di fornire consulenza e sostegno in campo militare alla PESC e raccomandazioni al CPS, formato dai 15 Capi di Stato maggiore della difesa dei Paesi membri, rappresentati da delegati militari, il quale eleggerà tra i suoi appartenenti un Capo di Stato maggiore europeo (Chairman) con a disposizione un gruppo di 60-80 ufficiali (European Militar Staff), entrambi sottoposti al controllo dei Ministri degli Esteri; lo Stato maggiore incaricato di compiti di consulenza, sostegno, esecuzione di operazioni di gestione militare delle crisi, dotato della responsabilità di assicurare il tempestivo allarme, la valutazione della situazione e la pianificazione strategica nell’ambito dei compiti di Petersberg, compresa l’identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali (35).

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione non militare delle crisi, la Presidenza ha ricevuto il compito di approfondire i lavori su tutti gli aspetti della sicurezza per mettere a punto gli strumenti di intervento. All’interno della relazione, dopo un opportuno richiamo all’importanza di sviluppare con sollecitudine questi strumenti a fronte degli avvenimenti del Kosovo, si dichiara che sono stati avviati i lavori per censire tutte le risorse degli Stati membri e dell’Unione e che si dispone di elenchi provvisori e in via di continuo aggiornamento di strumenti utilizzabili per l’intervento civile (36). Nel testo viene specificato che l’Unione si impegna ad adottare un piano d’azione basato su tre principi: il rafforzamento della sinergia e delle capacità di risposta delle risorse nazionali, collettive e delle ONG per evitare duplicazioni e migliorare le prestazioni, salvaguardando l’autonomia di intervento dei singoli soggetti in una particolare crisi o tramite il dispiegamento dei propri mezzi attraverso un particolare canale; il potenziamento e il miglioramento del contributo e dell’attività dell’UE in seno alle organizzazioni internazionali come l’ONU e l’OSCE, nelle azioni comuni e in quelle autonome dell’UE; la garanzia di coerenza tra più pilastri dell’UE (37). Partendo da questi criteri guida vengono elencate azioni congiunte dell’UE e degli Stati membri finalizzate a rendere concreta e funzionante una politica di difesa comune: lo sviluppo di una capacità di reazione rapida (definendo modalità d’intervento e individuando personale, mezzi e risorse da utilizzare nelle singole e differenti emergenze); il proseguimento dell’inventario delle risorse a disposizione; la costituzione di una base di dati per condividere le informazioni su mezzi, capacità e conoscenze; l’elaborazione di uno studio per determinare gli obiettivi concreti di una risposta civile alle crisi, tenendo conto delle esperienze acquisite al fine di identificare lacune e standards di miglioramento e di predisporre progetti bilaterali o multilaterali tra Stati membri; l’istituzione di un meccanismo di coordinamento interattivo con i servizi della Commissione, caratterizzato da una struttura snella ed efficiente in rapporto con l’Ufficio di aiuto umanitario dell’Unione europea (ECHO) (38), e di un centro ad hoc per crisi particolari; lo sviluppo di capacità di polizia civile; l’istituzione di meccanismi di finanziamento rapidi per sostenere le operazioni dell’UE o di altre organizzazioni internazionali e, se opportuno, delle ONG. In ultima analisi, per quanto concerne i processi decisionali e di attuazione dei principi enunciati la relazione dichiara: “L’Unione dovrebbe mettere a punto un’impostazione globale per il dispiegamento di strumenti non militari nazionali e collettivi nei temi richiesti dalla specifica situazione sul terreno. Per il coordinamento degli strumenti civili di gestione della crisi sarà istituito il meccanismo di coordinamento per la gestione civile delle crisi (…) che abbraccerà più pilastri, fornirà pareri a sostegno della gestione delle crisi” (39).

Da questi progressi e dagli indirizzi assunti al Consiglio di Helsinki risulta individuato un percorso, ancora tutto da verificare ma sufficientemente delineato nelle sue caratteristiche principali, per lo sviluppo di una difesa europea, saldamente collegata e subordinata alla NATO, e si prospetta un periodo di ristrutturazione rivolto a sviluppare capacità di intervento non solo riguardanti le missioni di Petersberg, ma anche azioni militari ove gli Stati Uniti non vogliano essere coinvolti, come recita il comunicato diramato al vertice di Helsinki: "L'Unione Europea decide di dotarsi di una capacità autonoma di iniziativa militare e, nel caso in cui la NATO nel suo insieme non sia stata impegnata, di avviare e guidare operazioni militari in risposta a crisi internazionali" (40).

Pur rimanendo relegata ad un ambito decisionale intergovernativo, la difesa europea incomincia a muovere i primi passi nell’ambito dell'UE (41): si apre così la possibilità di un inserimento della PESCD all’interno del secondo pilastro della PESC nelle prossime modifiche del Trattato (42), allo scopo di definire un’Identità europea di Sicurezza e di Difesa in grado di ridimensionare il ruolo dell’Unione europea all’interno della NATO, stabilendo con essa rapporti diretti non più mediati dall’UEO (43). Sembra tuttavia probabile e indispensabile un processo di convergenza tra gli Stati dell’Unione, in qualche modo analogo a quello intrapreso per la moneta unica, idoneo a superare le profonde diversità evidenti in numerosi settori della difesa, in particolare per quanto riguarda la struttura nazionale delle forze, i bilanci, il sistema industriale militare, le singole capacità oggi riscontrabili ed infine la cooperazione militare bilaterale e multilaterale sviluppatasi esternamente alla NATO e all’UEO (44).

 

Note

 

(1)     Cfr. Commissione Europea, Il Trattato di Amsterdam. Istruzioni per l'uso, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 1999, pp. 97.

(2)     Il Trattato di Amsterdam ha provveduto a ristrutturare e in parte riscrivere il Titolo V del Trattato di Maastricht; si compone pertanto del gruppo di articoli J.1 – J.18 (ridesignati con la nuova numerazione come artt. 11-28).

(3)     Prevista all’art. C, 2° comma del Trattato di Amsterdam.

(4)     Questa specificazione intende prendere in considerazione potenziali problemi o contese territoriali che potrebbero emergere soprattutto tra Paesi candidati all’adesione.

(5)     Il Trattato di Amsterdam ha modificato il contenuto e la numerazione degli articoli del Trattato di Maastricht; inoltre ha semplificato la numerazione, in base all’art. 12, introducendone una più snella. Per una tabella di corrispondenza tra gli articoli dei trattati Cfr. B. BEUTLER, R. BIEBER, J. PIPKORN, J. STREIL, J. H. H. WEILER, L’Unione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 679-684 (Cfr. anche, sulla PESC, pp. 607-609). Nelle indicazioni alle disposizioni del Trattato, riportate tra parentesi proseguendo nella nostra trattazione, vengono segnalati, oltre all’attuale numerazione del Trattato di Amsterdam, e solo ove ritenuto opportuno, la precedente sempre riferita all’attuale Trattato e infine quella corrispondente al Trattato di Maastricht.

(6)     Le posizioni, adottate dal Consiglio europeo, “definiscono l’approccio del-l’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica” (art. 15, ex art. J. 5)

(7)     La riunione dei ministri UE definì nel giugno 1992 nel castello di Petersberg, in Germania, le responsabilità operative e gli obiettivi dell’azione dell’UEO al di là della difesa reciproca, le cosiddette “missioni di Petersberg”: queste comprendono missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento e rafforzamento della pace (azioni di peace keeping e di peace enforcement) e le missioni di unità di combattimento per l’interposizione e l’intervento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace ed all’evacuazione delle popolazioni in pericolo (azioni di peace-making). "L'art. 17, insomma, finisce per comprendere sia la prima ‘generazione’ delle operazioni di peace-keeping (quelle effettuate sulla base del capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite, e consistenti nell'interposizione tra le parti dopo il raggiungimento di un accordo ad opera dei ‘caschi blu’, come ad esempio Cipro) sia la seconda, collegata piuttosto a casi recenti come quelli di Somalia, Ruanda e Albania: operazioni, queste, condotte invece in base al capitolo VII della Carta ONU, e tali da implicare il ricorso alla forza, con connessi rischi di escalation. Non è un caso che, fra i Paesi europei, i più impegnati nelle prime siano stati appunto i Paesi neutrali (e in generale i nordici), mentre Gran Bretagna, Francia e la stessa Italia sono state più attive nelle seconde", A. MISSIROLI, Dopo il Kosovo: l'Europa che (ancora) non c'è, in "Il Mulino", anno XLVIII, n. 385, settembre-ottobre 1999, p. 951 (pp. 947-957). Il termine escalation, parola di origine anglosassone di uso relativamente recente, indica un processo di accrescimento del conflitto delle tensioni e dei rapporti tra Paesi che si realizza attraverso il superamento di “soglie”, situazioni di limite con successivi salti di qualità del conflitto; ogni soglia viene superata a seguito dell’azione di un attore del conflitto e costituisce un punto di non ritorno. Il conflitto, a seguito di escalation successive, diventa così sempre meno reversibile; Cfr. G. SCOTTO, E. ARIELLI, La guerra del Kosovo, Roma, Editori Riuniti, 1999, cap. 1, Le dinamiche dell’escalation, pp. 13-28.

(8)     Chiaramente una tale compatibilità si estende alle cooperazioni intrattenute dalla NATO con altri Paesi e con organizzazioni internazionali. Di particolare rilevanza appare la cooperazione istituzionalizzata tra NATO e CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) che ha iniziato a profilarsi con l'adesione della Russia all'iniziativa di Partnership for Peace (Partenariato per la pace, forma di collaborazione attivata tra la NATO e i Paesi non membri). Questa iniziativa è stata promossa dal presidente statunitense Clinton nel 1994 ed è stata accolta dalla CSI come chance allo scopo di evitare l’isolamento, di fruire di aiuti economici e contemporaneamente di perseguire un tentativo di contenimento delle mire espansionistiche della NATO rivolte all’inclusione dei Paesi dell’Est Europa nel sistema di alleanza politico-difensivo-militare dominato dagli Stati Uniti. Il 27 maggio 1997, a Parigi, è stato siglato lo storico accordo di cooperazione Russia-Nato ha posto fine alla contrapposizione politico-militare della guerra fredda e ha permesso, nel 1999, l'ingresso nella NATO di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Tuttavia non si può che condividere la valutazione secondo la quale “la conclusione dell'accordo non è parsa comportare una chiarificazione concettuale e strategica, da parte occidentale come da parte russa”, S. PONS, L'insicurezza della Russia e la difficile sicurezza dell'Europa, "Europa Europe", nuova serie, anno VII, n. 2, 1998, p. 38. Molto evidenti, per esempio, sono state le divergenze riguardo all'intervento della NATO in Kosovo e preoccupante il blitz russo all'aeroporto di Pristina nel Kosovo senza attendere i tempi convenuti per il controllo delle zone come prima concordato con le forze della stessa NATO.

(9)     "Tutti gli Stati membri dell'Unione saranno autorizzati a partecipare pienamente ai compiti in questione" per attività gestionali UEO e "il Consiglio, in accordo con le istituzioni UEO adotterà le necessarie decisioni" (art. 17, par. 3, co. 3). L'Assemblea dell'UEO è composta di delegati dei governi e non da deputati eletti a suffragio universale come quelli del Parlamento Europeo; pertanto le decisioni sono assunte a un livello basso di democraticità, non essendo possibile esercitare un controllo da parte di un qualche organo dell’Unione eletto direttamente dai cittadini europei. Inoltre non è stata accettata la proposta della Commissione Europea di consentire la cooperazione dei ministri della difesa all'interno del Consiglio dei Ministri.

(10)   Questa situazione è scaturita dal disaccordo degli Quindici in merito all’inse-rimento nel Trattato di un contributo presentato da sei Stati (Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio e Lussemburgo) con uno schema di protocollo indicante la proposta di modalità e tempi per raggiungere l'integrazione dell'UEO nell’UE.

(11)   Cfr. Dichiarazione per l'Atto finale sull’istituzione di una cellula di programmazione politica e tempestivo allarme. Di notevole importanza per una gestione efficace e risolutiva dei conflitti risulta proprio l'attivazione di strutture che sappiano monitorare permanentemente le situazioni a rischio e che sappiano attivarsi prontamente nella fase preliminare d'intervento di tempestivo allarme o, detta altresì, di prima attenzione (early warning), qualora la crisi stia degenerando e sia imminente lo scoppio di scontri o quando sia da presumere comunque un'escalation del conflitto.

(12)   Tuttavia se i Paesi che motivano con dichiarazione formale la propria astensione rappresentano più di 1/3 dei voti la decisione non è adottata.

(13)   “C’è una clausola ‘perfida’ nel Trattato di Amsterdam: se uno Stato spiega che una certa decisione lede i propri interessi, la decisione non passa nemmeno se riguarda materia in cui è previsto di prendere decisioni a maggioranza. E’ un nodo scorsoio in grado di strangolare una qualsiasi politica comune; e ne possiamo immaginare gli effetti quando, tra breve, l’UE sarà di 25-27 membri!”, A. PADOA SCHIOPPA, Verso la Costituzione europea e una politica estera federale (estratto dal sunto a cura di A. Vicentini della relazione al Convegno “La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea”, Verona, Università degli studi, Facoltà di Giurisprudenza, 19-20 maggio 2000).

(14)   A proposito del finanziamento della PESC, al Trattato di Amsterdam è stato allegato un accordo interistituzionale tra Parlamento, Commissione e Consiglio dei Ministri che contempla la possibilità di finanziare attività rivolte alla prevenzione dei conflitti, al disarmo, al peace making e alla costruzione della sicurezza, escludendo però "quelle spese che derivano da operazioni dalle implicazioni militari e di difesa".

(15)   Come, per esempio, l’avvio dell'unione monetaria, il dilemma tra allargamento e/o approfondimento dell'UE ecc.

(16)   Cfr. R. SEIDELMANN, Amsterdam e la sicurezza europea. Un'opportunità nuo va o perduta, in "Europa, Europe", nuova serie, anno VII, n. 1, 1998 pp. 66-86.

(17)   Per un’interessante e circostanziata disamina dell’atteggiamento degli Stati dell’UE nei confronti della PESC, in base al diverso grado di propensione all’in-tegrazione della propria politica estera nazionale con la PESC, che è tanto maggiore quanto è minore la “forza” degli Stati considerati (Inghilterra, Francia, Germania, Italia vengono collocate in ordine crescente di spinta all’integrazione nella PESC) Cfr. E. BRIGHI, La politica estera e di sicurezza in Europa: un’ipotesi sulla propensione all’integrazione, in “Quaderni di scienza della politica”, rivista quadrimestrale della Facoltà di Scienze Politiche di Pavia, anno VII, n. 1, aprile 2000, pp. 67-105.

(18)   Cfr. R. PRODI, La “visione” del progetto europeo, in “Relazioni Internazionali”, n. 50, maggio-giugno 1999, pp. 69-75.

(19)   Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, punto 2.

(20)   Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, punto 1.

(21)  Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, punto 2.

(22)  Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, punto 3.

(23)   Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, punto 5.

(24)   Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) sul rafforzamento della Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, punto 4; Cfr. Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, Conclusioni della Presidenza, allegato III.

(25)   Il documento testimonia l’assunzione di responsabilità e di impegno per una difesa comune da parte della Gran Bretagna, in passato ostile a coinvolgimenti al di fuori della NATO e pertanto segna una svolta nella politica estera britannica voluta dal premier laburista Tony Blair, iniziata con la proposta di avviare una politica di sicurezza comune e di integrare l'UEO nell'UE fatta al Consiglio europeo informale di Pörtschach tenutosi alla fine di ottobre 1998 e confermata alla riunione informale dei Ministri della Difesa dell'UE riuniti a Vienna il 4 novembre 1998. Il mutamento radicale in tema di politica di sicurezza è stato intrapreso da Blair per evitare la marginalizzazione della Gran Bretagna nell'UE e rilanciarne un ruolo guida nella politica di difesa e di sicurezza, forte del rapporto privilegiato con gli Stati Uniti.

(26)   Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, Conclusioni della Presidenza, allegato III, “Principi orientativi”; Dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia, punto 5.

(27)   Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, “Processi decisionali”; per un’analisi più specifica Cfr. G. BONVICINI, I pilastri della sicurezza, in “Dossier Europa”, n. 25, dicembre 1999, pp. 33-34 (intero saggio pp. 28-34).

(28)   La nascita del Tribunale Penale Internazionale è stata contrastata dagli Stati Uniti durante i negoziati svoltisi nell’estate del 1998 a causa del carattere neutrale e indipendente che veniva ad assumere nell’art 5 del progetto di statuto. Benché sia stato accettato, l’accordo che istituisce il Tribunale è stato ratificato da pochi Paesi e non è ancora entrato in vigore; permane, inoltre, il dubbio sull’applicabilità delle future decisioni di tale Tribunale nei confronti dei Paesi che non lo ratificheranno.

(29)   Per ulteriori dettagli Cfr. V. NIGRO, Eurodifesa, i piani della Ue per un esercito comune, "La Repubblica", 29 novembre 1999, p. 15; M. CALCATERRA, Difesa, la UE stringe i tempi, "Il Sole 24 Ore", 1° dicembre 1999, p. 2; "Il documento dei quattro si muove verso una vera autonomia operativa. Oggi essa è impossibile non tanto per ragioni politiche burocratiche, ma per un vero gap tecnologico e logistico. Solo gli americani hanno i mezzi di trasporto, i satelliti di controllo e le armi d'attacco necessarie. La messa in comune delle capacità non indifferenti della Gran Bretagna e della Francia (escluso il  loro armamento nucleare che non verrebbe messo in comune) può dare un impulso importante (...). Francia e Germania insistono per far produrre il nuovo aereo da trasporto militare dal consorzio Airbus al quale, a questo punto, anche gli inglesi della British Aerospace vogliono contribuire. Parigi e Berlino hanno tra l'altro proposto la creazione di un comando europeo per il trasporto aereo militare, elemento chiave nelle guerre contemporanee. Inoltre vogliono federare i servizi di informazione e ‘multinazionalizzare’ i quartieri generali accogliendo ufficiali europei", Parigi-Berlino-Londra-Roma, Eurodifesa a quattro motori. Dal vertice franco-tedesco l'ultimo sigillo al do cumento per un esercito comune sul tavolo dell'Unione, "Il Corriere della Sera", 1° dicembre 1999, p. 11.

(30)   Cfr. Il Consiglio europeo di Helsinki. Conclusioni della Presidenza 10-11/12/1999, in “Rivista di studi politici internazionali”, anno LXVII, n. 265, gennaio-marzo 2000, n. 1, pp. 85-97.

(31)   Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki, Allegato IV (Relazioni della Presidenza: Allegato 1 “Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza”; Allegato 2 “Gestione non militare delle crisi da parte dell’Unione europea”.

(32)   Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki, cap. II (punti 25-29).

(33)   Allegato 1 all’Allegato IV delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki.

(34)   In un primo momento verranno costituiti i seguenti organismi: un comitato permanente politico e di sicurezza ad interim a livello di alti funzionari e ambasciatori con il compito di portare avanti, sotto la guida del Comitato politico, le disposizioni definite al Consiglio europeo di Helsinki e garantire la gestione corrente delle questioni riguardanti la PESCD; un organo ad interim di rappresentanti militari dei Capi di Stato maggiore della difesa; un distaccamento di esperti militari degli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio in attesa dalla costituzione dello Stato maggiore europeo.

(35)   Nella relazione, oltre a una sezione introduttiva e a quelle concernenti rispettivamente le capacità militari riguardanti le missioni di Petersberg, i processi decisionali e la consultazione e cooperazione con i Paesi non membri dell’UE e con la NATO, vengono definiti i compiti della Presidenza portoghese che avrebbe dovuto innanzitutto proseguire insieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante della PESC, nell’ambito del Consiglio “Affari Generali” i lavori per rafforzare la PESC. La Presidenza ha riferito al Consiglio europeo tenutosi a Feira in Portogallo nel giugno 2000 in merito a progressi compiuti sullo sviluppo degli organismi e dei processi decisionali (tenendo conto dei documenti presentati a Helsinki e in particolare dell’Allegato VI), proposte riguardanti le modalità di consultazione e di partecipazione per consentire ai Paesi terzi di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell’UE, proposte concernenti principi di consultazione con la NATO in relazione a questioni militari, rapporti tra PESCD e NATO ai fini della cooperazione in presenza di crisi e all’indicazione della necessità o meno di un’eventuale modifica del trattato.

(36)   Cfr. doc. 11044/99 REV 1 e doc. 12323/99; questi atti evidenziano l’esperienza maturata in vari settori: polizia civile, assistenza umanitaria, riabilitazione giuridica e amministrativa, servizi di ricerca e salvataggio, osservazione elettorale e monitoraggio su situazione dei diritti dell’uomo ecc.

(37)   Cfr. Allegato 2 all’Allegato IV delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki.

(38)   La ECHO (European Commission Host Organization) gestisce un fondo di emergenza a favore delle vittime di catastrofi naturali o di conflitti, un fondo speciale per le esigenze dei profughi di lungo periodo e degli sfollati, un fondo per l’assistenza umanitaria a favore dell’Europa orientale e un fondo speciale per le derrate alimentari.

(39)   Allegato 2 all’Allegato IV. Anche per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e il Comitato per la gestione civile dei conflitti la Presidenza portoghese era invitata a elaborare una prima relazione di avanzamento al Consiglio europeo di Lisbona e una relazione globale da presentare al Consiglio europeo di Feira (ciò che è avvenuto effettivamente nel giugno 2000); Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki, cap. II, punto 29. Per una sintesi efficace e un riepilogo storico delle vicende riguardanti la politica di sicurezza e di difesa fino alle novità del Consiglio europeo di Helsinki Cfr. Sicurezza e difesa. L’Europa avrà un proprio corpo di spedizione, in “News Europa”, il punto n. 11/12, novembre-dicembre 1999.

(40)   Cfr. V. NIGRO, Eurodifesa, accordo fatto; nasce l'esercito dell'Ue, "La Repubblica", 9 dicembre 1999, p. 15; Nasce l'Eurodifesa, "La Repubblica", 11 dicembre 1999.

(41)   Non è difficile costatare, come scrive Cagiati, che “la formula approvata è piuttosto modesta e prudente, specie se si tiene conto del fatto che da tempo esistono accordi di singoli gruppi di Paesi che hanno già costituito fra loro delle forze multinazionali (…) Probabilmente del resto la nuova struttura emergerà proprio dalla fusione di queste diverse già esistenti iniziative parallele e sarà sostanzialmente costituita dall’insieme di tali forze di pronto impiego, dei Paesi partecipanti, omogeneizzate nelle strutture e negli armamenti, sotto un comando multinazionale integrato del tipo NATO; (…) la nuova forza dovrà comunque strettamente cooperare con la NATO (…) in particolare finché gli europei non saranno riusciti a dotarsi delle risorse tecnico-logistiche indispensabili a una moderna forza di pronto intervento (intelligence, satelliti, comunicazioni, trasporti aerei terrestri e navali ecc.)”, A. CAGIATI, La sicurezza europea nel XXI secolo, in “Rivista di studi politici internazionali”, anno LXVII, n. 265, gennaio-marzo 2000, n. 1, p. 39 (Cfr. intero saggio in merito agli scenari e alle sfide future per realizzare una politica di sicurezza euromediterranea, pp. 35-44).

(42)   Il 14 febbraio 2000 si è insediata la Conferenza Intergovernativa per la revisione del Trattato di Amsterdam, con l’obiettivo di concludere i lavori entro la fine dell’anno con la firma a Nizza il 7-8 dicembre del nuovo Trattato.

(43)   Di particolare importanza ed evidenza è il tema delle “capacita militari”, approccio messo in primo piano anche dalla Nato con la “Defence Capibilities Initiative” nel campo degli armamenti convenzionali.

(44)   “Eurocorpo, Euromar Euromarforce, Forze anfibie britannico-olandesi sono solo alcuni dei numerosi esempi di proliferazione di cooperazioni ad hoc nel campo militare. Tutti questi sono lodevoli sforzi volti a riempire un evidente vuoto di operatività a livello europeo; ma non vi è dubbio che essi non rispondono a una strategia comune e si trasformano quindi in una fonte di dispersione di energie e di risorse, mantenendo allo stesso tempo estremamente basso il grado di efficacia delle forze militari europee. Queste duplicazioni e divergenze strutturali che contraddistinguono il quadro europeo della difesa rappresentano un ostacolo insormontabile sulla strada di una difesa comune”, G. BONVICINI, I pilastri della sicurezza, in “Dossier Europa”, n. 25, dicembre 1999, p. 31 (Cfr. anche l’intero saggio pp. 28-34). L’autore, direttore dell’Istituto Affari Internazionali suggerisce dei criteri di convergenza economico-militari (macrodefence convergence criteria) per traguardare un obiettivo di convergenza completa entro il 2010: numero di militari commisurati all’importanza relativa del Paese e del suo ruolo geo strategico, progressiva e comune tendenza alla professionalizzazione degli eserciti, riorganizzazione degli accordi bilaterali e multilaterali in previsione di un loro uso in comune.

 

 

Bibliografia essenziale

 

BEUTLER B., BIEBER R., PIPKORN J., STREIL J., WEILER J. H. H., L’Unione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, Il Mulino, 1998.

BONVICINI G., I pilastri della sicurezza, in “Dossier Europa”, n. 25, dicembre 1999, pp. 28-34.

COMMISSIONE EUROPEA, Il Trattato di Amsterdam. Istruzioni per l'uso, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 1999.

Consiglio europeo di Helsinki (Il). Conclusioni della Presidenza 10-11/12/1999, in “Rivista di studi politici internazionali”, anno LXVII, n. 265, gennaio-marzo 2000, n. 1, pp. 85-97.

MISSIROLI A., Dopo il Kosovo: l'Europa che (ancora) non c'è, in "Il Mulino", anno XLVIII, n. 385, settembre-ottobre 1999, pp. 947-957.

PRODI R., La “visione” del progetto europeo, in “Relazioni Internazionali”, n. 50, maggio-giugno 1999, pp. 69-75.

SEIDELMANN R., Amsterdam e la sicurezza europea. Un'opportunità nuova o perduta, in "Europa, Europe", nuova serie, anno VII, n. 1, 1998 pp. 66-86.

SCOTTO G., ARIELLI E., La guerra del Kosovo, Roma, Editori Riuniti, 1999.

 

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