Appena superata la devastazione del conflitto bellico gli europei, prigionieri dei vecchi schemi, si apprestavano a tornare alla contrapposizione tra Stati nazionali. Occorreva dunque trovare una soluzione che invertisse la logica, fino allora imperante, di una negoziazione condotta da ogni Stato con l’obiettivo di trarne dei vantaggi per sé, e che facesse emergere un interesse comune.
È con questo spirito che Jean Monnet, consapevole della drammaticità del momento e al tempo stesso della portata politica che un cambio di prospettiva di questo tipo avrebbe comportato, concepisce il progetto di Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.
Il diffondersi della pandemia rischia di innescare una nuova crisi del debito sovrano in Europa. Per cercare di scongiurare questo scenario Il Consiglio europeo del 23 aprile ha predisposto 4 strumenti che dovrebbero permettere all’Unione di coordinare gli sforzi degli Stati membri per gestire le gravi conseguenze economiche e finanziarie dell’emergenza sanitaria.
L’analisi seguente introduce in modo schematico le caratteristiche principali di ciascuno strumento e cerca di evidenziarne i pro e i contro alla luce dell’obbiettivo immediato di salvare l’Unione europea e di quello strategico della creazione di una capacità fiscale europea.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, la BCE, insieme alle Banche Centrali Nazionali della zona euro, ha la facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili, al fine di realizzare gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali.
Articolo di Giulia Rossolillo pubblicato sulla Rivista di Diritto internazionale.
SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La cooperazione rafforzata nel Trattato di Amster- dam. — 3. Le modifiche introdotte dal Trattato di Nizza. — 4. La cooperazione rafforzata dopo il Trattato di Lisbona: l’ammorbidimento della procedura di autorizzazione nei settori differenti dalla politica estera e di sicurezza. — 5. Le condizioni di istituzione di una cooperazione rafforzata: il carattere necessario della cooperazione rafforzata. — 6. Segue: il rispetto del diritto dell’Unione Europea e del quadro istituzionale unico. — 7. Segue: le condizioni relative ai rapporti con gli Stati esterni alla cooperazione. — 8. Cooperazione rafforzata e armonizzazione fiscale: la proposta di direttiva in materia di imposta sulle transazioni finanziarie. — 9. La cooperazione rafforzata come strumento di integrazione à la carte. — 10. Le peculiarità dell’Unione economica e monetaria, « sottosistema » nell’ambito dell’Unione Europea. — 11. Cooperazione rafforzata e sviluppi futuri dell’Unione economica e monetaria.