STATUTO

approvato dal XIV Congresso, Roma, 2-5 marzo 1989

ed emendato dal Congresso di Pescara, 30 aprile-2 maggio 1993

Titolo I
SCOPI, ISCRITTI E STRUTTURA

Art. 1 – È costituita, tra le persone che accettano il presente statuto e le decisioni dei Congressi, una associazione denominata Movimento Federalista Europeo (MFE).

Art. 2 – Il MFE ha come scopo la lotta per la creazione di un ordine politico razionale, che, secondo la visione di Kant, può essere tale solo se abbraccia l’intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto la federazione mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono la Federazione europea, l’unificazione federale delle altre grandi famiglie del genere umano e la trasformazione dell’ONU in un governo mondiale parziale.
Il MFE conduce la sua lotta per la federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione Europea dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi intermedi e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione italiana.

Art. 3 – Possono far parte del MFE tutte le persone di età superiore ai 18 anni che ne facciano richiesta sottoscrivendo una domanda di adesione con la quale:
a) si impegnano a rispettarne lo statuto e le decisioni, a pagare le quote sociali, a precisare il modo con cui intendono sostenere il Movimento;
b) prendono atto del loro diritto di elaborare e aggiornare, in comune con tutti gli altri soci, la sua linea politica generale.

Art. 4 – Allo scopo di svolgere una adeguata azione nel campo giovanile e di arricchire il pensiero e l’azione del MFE con il contributo del pensiero e dell’azione dei giovani, è costituita nell’ambito del MFE una organizzazione giovanile denominata Gioventù Federalista Europea (GFE).
L’appartenenza alla GFE cessa con il compimento del trentesimo anno di età.
La GFE gode di autonomia politica e organizzativa nell’ambito del rispetto dello statuto e della linea politica del MFE.
I componenti della GFE di età superiore ai 18 anni sono membri del MFE a tutti gli effetti e sono quindi eleggibili a tutte le cariche.

Art. 5 – Il Movimento persegue il fine di rendere effettiva la partecipazione di tutti i militanti alla sua gestione ed alla definizione dell’indirizzo politico. A questo scopo si prefigge di realizzare una ripartizione degli incarichi improntata al più ampio coinvolgimento politico-organizzativo, pur nell’unità della definizione della linea politica.

Art. 6 – Oltre alla rete organizzativa tradizionale, necessaria per garantire la democraticità formale di tutte le decisioni, il MFE istituisce un nuovo tipo di rete organizzativa, quella fondata sull’Ufficio del Dibattito e sui suoi corrispondenti sezionali e regionali, allo scopo di far partecipare tutti, ivi compresi coloro che sono appena entrati nel Movimento, alla formazione del pensiero comune quando esso è ancora in stato di gestazione.

Titolo II
LA SEZIONE

Art. 7 – L organizzazione di base del MFE è la Sezione. Essa corrisponde in linea di massima al territorio di un Comune.

Art. 8 – Compiti della Sezione sono:
a) attuare nel proprio Comune la linea politica del Movimento, arricchendola delle esperienze fatte a livello locale, facendola conoscere ai propri concittadini e sviluppando un confronto permanente con le altre forze politiche e sociali;
b) partecipare e far partecipare direttamente i soci, grazie al collegamento con l’Ufficio del Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla discussione permanente sulla linea politica generale e sul federalismo come pensiero politico attivo;
c) organizzare in modo sistematico, in armonia con le altre Sezioni e l’intero MFE, le campagne e le attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione;
d) finanziare almeno la propria attività ordinaria con le quote e con l’autofinanziamento. Ogni volta che sia possibile, l’attività della Sezione deve essere organizzata con la forma dell’assemblea aperta, o con forme equivalenti.

Art. 9 – Sono organi della Sezione: l’Assemblea dei soci, il Comitato direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 – I soci della Sezione si riuniscono:
a) in Assemblea ordinaria una volta all’anno per rinnovare le cariche sezionali;
b) in Assemblea precongressuale per eleggere i delegati ai Congressi e discutere e deliberare sui temi posti all’ordine del giorno dei Congressi stessi;
c) in Assemblea straordinaria ogniqualvolta sia necessario o per convocazione del Segretario o su richiesta di almeno 1/3 del Comitato direttivo o di 1/3 degli iscritti.
L’Assemblea ordinaria della Sezione elegge il Comitato direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nel corso di tale Assemblea, il rendiconto del Segretario uscente e il programma dell’attività futura devono riguardare analiticamente il modo con cui sono stati svolti, o ci si accinge a svolgere. i compiti della Sezione secondo quanto stabilito dall’Art. 8. Nel corso dell’Assemblea deve anche essere presentato il rendiconto fonanziario.

Art. 11 – Tranne che nel caso di Sezioni di nuova istituzione, sono eleggibili a cariche direttive tutti i membri del MFE iscritti da almeno un anno.

Art. 12 – Il Comitato direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea e in ogni caso da almeno un rappresentante designato dal gruppo giovanile, quando questo esiste.

Il Comitato direttivo elegge nel proprio seno, e può sempre revocare, il Segretario della Sezione, il corrispondente dell’Ufficio del Dibattito, a meno che questa funzione sia affidata al Segretario, il Tesoriere ed eventualmente un Presidente; inoltre può assegnare altri incarichi a seconda delle esigenze della Sezione.

Il Comitato direttivo ha il compito di applicare le deliberazioni delle Assemblee e di coadiuvare il Segretario e gli altri incaricati nelle loro attività.

Art. 13 – Affinché possa essere costituita una Sezione occorre che sul luogo vi siano almeno dieci aderenti al MFE.

Qualora in un Comune gli aderenti non raggiungano il numero di dieci, essi si costituiscono in Nucleo, che si aggrega alla Sezione più vicina e dipende da questa. Il Nucleo nomina un coordinatore, che assiste come osservatore al Comitato direttivo di tale Sezione.

Titolo III
IL CENTRO REGIONALE

Art. 14 – I Centri regionali vengono costituiti da un Congresso di delegati delle Sezioni della regione, indetto ad iniziativa di una o più Sezioni della regione stessa e sono riconosciuti dal Comitato centrale. La competenza del Centro regionale copre, in linea di massima, il territorio dei corrispondenti enti amministrativi.
La Direzione nazionale, qualora nella regione non sia stato ancora costituito un Centro regionale, può provvedere a convocare il predetto Congresso.

Art. 15 – I Centri regionali hanno il compito di:
a) attuare a livello regionale la linea politica del Movimento coordinando le attività delle Sezioni;
b) partecipare, grazie al collegamento con l’Ufficio del Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla discussione permanente sulla linea politica generale e sul federalismo come pensiero politico attivo;
c) assumere direttamente, quando le attività implicate abbiano di fatto dimensione regionale, i compiti del reclutamento, della formazione e, in genere, dell’aumento delle adesioni, del numero delle Sezioni e del confronto con le altre forze politiche e sociali.
Nei limiti del possibile tutte queste attività vengono svolte con la formula dell’assemblea aperta.

Art. 16 – Sono organi del Centro regionale: il Congresso regionale, il Comitato regionale, il Collegio regionale dei Probiviri e il Collegio regionale dei Revisori dei Conti.

Art. 17 – Il Congresso regionale è composto da delegati delle Sezioni della regione e viene convocato in via ordinaria almeno ogni due anni per rinnovare le cariche.
Esso può essere convocato in via straordinaria entro 45 giorni dalla richiesta di 1/5 delle Sezioni esistenti nei territorio regionale che rappresentino almeno 115 degli iscritti.
Il Congresso regionale elegge il Comitato regionale, il Collegio regionale dei Probiviri e il Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
In occasione del Congresso, il Comitato regionale uscente presenta un rapporto analitico sul modo con cui sono stati svolti i compiti indicati al precedente Art. 15.

Art. 18 – Il Comitato regionale elegge nel suo seno il Segretario, il Corrispondente dell’Ufficio del Dibattito, a meno che questa funzione sia affidata al Segretario, il Tesoriere, eventualmente un Presidente ed altri incaricati a seconda delle esigenze dell’azione.
Ai membri del Comitato regionale eletti dal Congresso si aggiunge almeno un rappresentante designato dalla GFE.

Art. 19 – Qualora lo sviluppo del Movimento lo richieda, si possono organizzare, con le stesse regole, i Centri provinciali.

Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE

Art. 20 – Sono organi del Centro nazionale: il Congresso nazionale, il Comitato centrale, la Direzione nazionale, l’Ufficio del Dibattito, il Collegio centrale dei Probiviri, il Collegio centrale dei Revisori dei Conti.

Art. 21 – Il Congresso nazionale, nei limiti indicati dal 2° comma dell’Art. 2, è 1’assemblea sovrana del MFE.
Esso è costituito dai delegati delle Sezioni e viene convocato dal Comitato centrale almeno ogni due anni. La convocazione viene comunicata alle Sezioni, unitamente al regolamento del Congresso e al documento politico precongressuale, con almeno 45 giorni d’anticipo.
Il Congresso elegge:
a) i membri del Comitato centrale di cui al punto ab) del successivo Art. 22;
b) il Collegio centrale dei Probiviri;
c) il Collegio centrale dei Revisori dei Conti;
d) i delegati italiani al Congresso dell’UEF.
Le votazioni al Congresso avvengono sulla base di mandati rappresentanti un numero di iscritti determinato di volta in volta dal Comitato centrale, che stabilisce anche il numero di mandati di cui ogni delegato potrà essere portatore. Il Comitato centrale stabilisce il regolamento del Congresso. Ai fini della determinazione del numero di mandati si tiene conto della media degli iscritti di ogni Sezione nei due anni precedenti quello in cui si tiene il Congresso.
Le elezioni dei membri del Comitato centrale di cui al punto ab) dell’Art. 22, del Collegio centrale dei Probiviri, del Collegio centrale dei Revisori dei Conti e dei delegati al Congresso dell’UEF si svolgono con la proporzionale pura, secondo le procedure stabilite dal regolamento di applicazione del presente Statuto, sulla base di liste bloccate, legate a mozioni contrapposte. Qualora sia presentata una sola mozione, la lista ad essa collegata sarà aperta.

Art. 22 – Il Comitato centrale è il supremo organo direttivo del Movimento nell’intervallo fra due Congressi nazionali. Concreta la linea politica generale del MFE secondo le decisioni del Congresso nazionale, sviluppa e coordina, valendosi dell’opera della Direzione e della Segreteria, le attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione, vigila perché lo Statuto sia rispettato e sceglie la città sede centrale del MFE.

Il Comitato centrale è composto da:
a) un numero di membri eletti, fissato dal Congresso su proposta del Comitato centrale uscente, non inferiore all’l.5% del numero degli iscritti, dei quali:
aa) uno per ogni Centro regionale avente fino a cinquecento iscritti, e due per ogni centro regionale avente pi ù di cinquecento iscritti, eletti dalla rispettiva delegazione regionale al Congresso nazionale o dal Congresso regionale;
ab) i rimanenti eletti direttamente dal Congresso nazionale con le modalità di cui all’Art. 21;
b) i membri del Comitato federale dell’UEF iscritti al MFE;
c) un numero di cooptati non superiore al 10% del numero di membri di cui al punto a), scelti tra personalità di rilievo nazionale in considerazione delle funzioni esercitate o dei meriti acquisiti nell’azione federalista.

Art. 23 – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario. per eleggere la Direzione nazionale.
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.
L’ordine del giorno è deciso dalla Direzione su proposta del Segretario, dopo aver ascoltato l’Ufficio del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato centrale.
Le decisioni del Comitato centrale sono prese a maggioranza dei membri presenti. Non sono ammesse deleghe.
Alle riunioni del Comitato centrale possono partecipare tutti i soci del MFE secondo le modalità indicate dal regolamento di applicazione.

Art. 24 – La Direzione nazionale è composta dal Presidente del MFE, da uno o più vice-Presidenti, dal Segretario, da uno o più vice-Segretari, dal Tesoriere e da un numero di membri fino a un totale di trenta membri. Di essa fa parte di diritto anche un membro delegato dalla Gioventù Federalista Europea.
La Direzione nazionale dirige l’attività politica ed amministrativa stabilita dal Comitato centrale.
Nel quadro del decentramento delle funzioni esecutive, la Direzione può istituire diversi uffici.
La Direzione nazionale è responsabile dinnanzi al Comitato centrale.

Art. 25 – L’Ufficio del Dibattito è un organo comune e paritetico del MFE e della Gioventù Federalista Europea.
Esso è composto dai Presidenti e dai Segretari del MFE e della GFE e da almeno due membri eletti dalle rispettive Direzioni tra i quali deve essere eletto il coordinatore.
Esso ha come funzione, in comune con i suoi corrispondenti sezionali e regionali, quella di stabilire il supporto organizzato indispensabile per la piena circolazione nel Movimento del pensiero di tutti i suoi aderenti, senza discriminazioni fra dirigenti e diretti e senza alcuna paratia stagna.
L’Ufficio del Dibattito organizza, almeno una volta all’anno, una riunione nazionale, aperta a tutti gli iscritti, su temi che riguardano la lotta del Movimento e le sue emergenze teoriche, ma sono ancora in stato di gestazione e non richiedono decisioni immediate.

Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 26 – Le violazioni delle regole dello Statuto, delle decisioni dei Congressi e delle altre istanze democratiche del MFE e i comportamenti che ledono l’onore e la dignità del MFE vengono esaminati dai Collegi dei Probiviri sezionali, regionali e centrali.
I membri dei Collegi dei Probiviri non possono ricoprire cariche direttive o amministrative al livello in cui esercitano la loro funzione.

Art. 27 – Ogni iscritto, nonché ogni organo del Movimento, può chiedere il giudizio del competente Collegio dei Probiviri, il quale, tuttavia, può anche iniziare un procedimento di propria iniziativa.

Art. 28 – I Collegi dei Probiviri possono infliggere le seguenti sanzioni:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi, la quale comporta la decadenza dalle eventuali cariche ricoperte;
d) l’espulsione.
Quest’ultima è proposta in caso di gravi violazioni dello Statuto, di assunzione pubblica di posizioni in aperto contrasto con le finalità del Movimento, di accertata indegnità morale ed è decretata dal Collegio centrale dei Probiviri.

Art. 29 – Contro le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni è ammesso il ricorso al Collegio regionale.
Contro le decisioni dei Collegi regionali dei Probiviri è ammesso il ricorso al Collegio centrale dei Probiviri.
Contro le decisioni dei Collegio centrale dei Probiviri è ammesso il ricorso al Comitato centrale o al Congresso nazionale.

Art. 30 – Qualora una Sezione svolga azione in contrasto con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, il Comitato regionale competente deve prendere una delle seguenti misure disciplinari, dandone immediata comunicazione alla Segreteria nazionale:
a) destituzione del Comitato direttivo sezionale e sua sostituzione con un commissario;
b) scioglimento della Sezione e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.
Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e decade automaticamente allo spirare di esso.

Art. 31 – Qualora la Direzione del MFE venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi previste dal primo comma dell’Art. 30, ne dà immediata comunicazione alla competente Segreteria regionale, che è tenuta a convocare il Comitato regionale entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Direzione, affinché venga presa una decisione in merito.
Quando il Comitato regionale investito a norma del presente articolo, abbia trascurato di esaminare il caso, i provvedimenti previsti dall’Art. 30 sono di competenza della Direzione nazionale.
Qualora un Centro regionale svolga azione in contrasto con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, la Direzione del MFE deve prendere una delle seguenti misure disciplinari:
a) destituzione del Comitato regionale e sua sostituzione con un commissario;
b) scioglimento del Centro regionale e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.
Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e decade automaticamente allo spirare di esso.

Art. 32 – I provvedimenti di cui agli Artt. 30 e 31 entrano in vigore con effetto immediato. Contro di essi gli interessati possono proporre ricorso al Comitato centrale entro 30 giorni dalla notifica.

Titolo Vl
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 33 – Il Movimento deve provvedere a finanziare in modo autonomo la vita ordinaria di tutti i suoi organi e provvede a ciò con la riscossione delle quote e l’autofinanziamento, inteso anche come prestazione di lavoro volontario da parte dei militanti.
Base dell’autofinanziamento è la Sezione, la quale concorre, con modalità definite dai Comitati regionali e dal Comitato centrale. a garantire la partecipazione dei propri rappresentanti alle riunioni degli organi collegiali del Movimento.

Art. 34 – Il controllo della gestione finanziaria è di competenza dei Collegi dei Revisori dei Conti eletti a ciascun livello dell’organizzazione, che presentano una relazione scritta rispettivamente alle Assemblee di Sezione e ai Congressi regionali e nazionale.
La Direzione nazionale può chiedere in qualsiasi momento copia della relazione dei Revisori dei Conti sezionali e regionali.
I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive o amministrative al livello in cui esercitano la loro funzione.

Titolo VII
MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 35 – Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso nazionale.

Titolo VIII
REGOLAMENTO Dl APPLICAZIONE

Art. 36 – L’applicazione del presente statuto sarà oggetto di un Regolamento, approvato dal Comitato centrale.


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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO
approvato dal Comitato centrale il 2 marzo 1989; emendato il 18 settembre 1993

Titolo I
ISCRITTI

Art. 1 – Il testo della domanda di iscrizione è redatto dalla Segreteria ed approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 2 – La domanda di iscrizione deve essere esaminata dal Comitato direttivo della Sezione alla quale viene rivolta, entro due mesi dalla data della presentazione. L’accettazione si deve ritenere automatica, salvo i casi di appartenenza ad organizzazioni non democratiche o di provata indegnità.
Il motivo del rifiuto di accogliere una domanda di adesione deve essere verbalizzato e comunicato testualmente alla Segreteria nazionale, che lo sottopone alla Direzione nazionale, con impegno a non renderlo pubblico a meno di esplicita richiesta dell’interessato.

Art. 3 – Si cessa di essere soci per dimissioni scritte, decesso, morosità, espulsione.

Art. 4 – I soci ordinari pagano annualmente una quota che include il costo dell’abbonamento al giornale del Movimento.
Qualora più soci ordinari appartengano allo stesso nucleo familiare (identificato dal fatto di risiedere allo stesso indirizzo), tutti, tranne uno, possono pagare una quota ridotta dell’importo dell’abbonamento al giornale, senza che ciò comporti una limitazione dei loro diritti.

Art. 5 – Sono considerati, sul puro piano morale, soci militanti coloro che non solo partecipano attivamente alla vita del Movimento, ma si impegnano anche a svolgere compiti specifici di lavoro politico od organizzativo e, se ne hanno la possibilità, a contribuire all’autofinanziamento e a sostenere l’attività culturale del MFE pagando, all’atto dell’iscrizione o del rinnovo, oltre alla quota ordinaria, una quota destinata a coprire il costo delle pubblicazioni distribuite ai soci.

Art. 6 – Per tradurre in atto tutte le forme esistenti di sostegno al Movimento, è prevista l’adesione al MFE di iscritti ad altre organizzazioni della "forza federalista" con il pagamento di una quota ridotta. I diritti di tali iscritti e le quote versate sono concordati con le rispettive organizzazioni, approvati dal Comitato centrale che li sottopone a verifica periodica.

Art. 7 – Ai soci che versano una quota annuale pari ad almeno 10 volte quella di socio ordinario, le Sezioni possono conferire il titolo di Socio benemerito.

Titolo II
LA SEZIONE

Art. 8 – Per la costituzione di una Sezione, i promotori devono redigere un verbale da trasmettere al Centro regionale, unitamente alle domande di iscrizione dei medesimi e alle quote previste dalle norme sul tesseramento.
Il Centro regionale, a sua volta, trasmette il verbale, corredato del proprio parere, alla Segreteria nazionale, che, sentita la Direzione, concede il benestare alla costituzione della Sezione.
Qualora venga costituita una Sezione dove non esiste un Centro regionale già operante. il verbale deve essere trasmesso direttamente alla Segreteria nazionale.
Le domande di iscrizione saranno restituite alla Sezione, a cura della Segreteria, unitamente al benestare alla costituzione.

Art. 9 – Per quanto riguarda il reclutamento, ogni Sezione deve svolgere ogni anno, alla ripresa dell’attività scolastica, una campagna di informazione sul MFE, il suo pensiero e il suo statuto. rivolgendosi in particolare ai giovani il cui pensiero politico è ancora in formazione.

Art. 10 – L’Assemblea della Sezione viene convocata dandone comunicazione scritta ad ogni iscritto con almeno otto giorni di anticipo. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso, con lettera raccomandata e con lo stesso anticipo, alle Segreterie regionale e nazionale.
Non sono ammesse deleghe.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).
L’elezione alle cariche direttive e quella dei delegati della Sezione nel caso delle Assemblee precongressuali si effettuano a maggioranza relativa con votazioni a scrutinio segreto ogni volta che ciò sia richiesto.
Nelle Assemblee precongressuali l’elezione dei delegati della Sezione avviene secondo le modalità fissate dall’organo che ha convocato il Congresso.

Art. 11 – I posti del Comitato direttivo che si rendessero comunque vacanti vengono occupati dai candidati che seguono nella graduatoria quelli eletti al primo scrutinio.
Il Comitato direttivo, nel suo complesso, decade quando almeno la metà dei suoi componenti originari risulti non farne più parte.

Titolo III
IL CENTRO REGIONALE

Art. 12 – Qualora il Congresso regionale non venisse convocato nei termini stabiliti dal 1° e 2° comma dell’Art. 17 dello Statuto, la Direzione dichiarerà decaduto il Comitato e nominerà un commissario con il compito di convocare il Congresso nel più breve tempo possibile.

Art. 13 – Della convocazione del Congresso regionale deve essere data notizia alle Sezioni con almeno 45 giorni di anticipo. La lettera di convocazione deve contenere le norme relative alla preparazione e allo svolgimento del Congresso, nonché l’ordine del giorno proposto. I delegati al Congresso regionale sono eletti dall’Assemblea di Sezione, in linea di massima nella stessa seduta nella quale vengono eletti i delegati al Congresso nazionale.
La Segreteria nazionale deve essere informata con lettera raccomandata della convocazione dei Congressi regionali con almeno 45 giorni di anticipo, per 1’eventuale invio di un suo rappresentante con diritto di parola.

Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE

Art. 14 – Le elezioni di cui all’Art. 21 dello Statuto sono effettuate sulla base del numero di iscritti rappresentati da ciascun delegato, calcolato sulla media dei due anni precedenti il Congresso.
Qualora al Congresso nazionale sia presentata una sola mozione, il numero massimo di preferenze che potrà essere espresso non dovrà superare i 4/5 dei membri da eleggere.
Art. 15 – Il numero dei membri eletti del Comitato centrale è calcolato come indicato al precedente Art. 14.
Art. 16 – Alle riunioni del Comitato centrale possono partecipare tutti gli iscritti al MFE. Essi possono avere diritto di parola se il tempo lo permette e una volta esauriti gli interventi dei membri del Comitato stesso.

Art. 17 – Alle riunioni della Direzione sono invitati, con diritto di parola, i Segretari regionali.
A tali riunioni possono partecipare tutti i soci del MFE con diritto di parola, se il tempo lo permette e una volta esauriti gli interventi dei membri della Direzione.

Art. 18 – Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno la rappresentanza legale del Movimento. Ad essi sono conferiti con firma libera e disgiunta tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione finanziaria del Movimento.

Art. 19 – L’Ufficio del Dibattito crea e tiene aggiornato l’elenco dei corrispondenti dell’Ufficio e ne cura la distribuzione alle Sezioni e ai Centri regionali in modo che tutti sappiano a chi devono rivolgersi per far circolare testi nel Movimento.
Tutti i soci possono diffondere a tutti gli altri soci dei testi circa i problemi del Movimento. La diffusione di questi testi deve essere curata da chi li redige, o dalla Sezione di appartenenza. Copia di questi testi deve comunque essere inviata all’Ufficio del Dibattito, anche allo scopo di archiviarli. Queste copie e i testi inviati direttamente all’Ufficio del Dibattito, verranno trasmessi dallo stesso ai soci che ritiene più competenti per una prima presa in considerazione.
L’Ufficio del Dibattito, nei limiti delle possibilità finanziarie del Movimento, divulgherà questi testi. e comunque ne renderà conto nelle riunioni del Comitato centrale.

Art. 20 – Le riunioni nazionali di dibattito, di cui all’Art. 25 dello Statuto, sono convocate a cura del coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, mediante una circolare inviata ai membri del Comitato centrale del MFE e della GFE, ai Segretari regionali e ai Segretari di Sezione sia del MFE che della GFE e ai corrispondenti regionali e sezionali dell’Ufficio del Dibattito.

Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 – I Collegi dei Probiviri sono di norma composti da tre membri.

Art. 22 – Le decisioni dei Collegi dei Probiviri devono essere emesse e notificate agli interessati entro tre mesi dall’inizio del procedimento.
I ricorsi contro tali decisioni devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica.

Titolo VI
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 23 – L’ammontare della quota di iscrizione, la ripartizione della stessa tra i diversi livelli dell’organizzazione e la scadenza della chiusura del tesseramento sono fissati dal Comitato centrale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 24 – Il Tesoriere della Sezione deve inviare al Tesoriere nazionale, entro i termini fissati dal Comitato centrale, gli elenchi dei soci e l’ammontare delle quote, detratte della quotaparte spettante alla Sezione.
È cura del Tesoriere nazionale trasmettere ai Tesorieri regionali la quotaparte spettante ai Centri regionali.

Art. 25 – Il numero dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti è di norma tre.

 
 
 
 

ultimo aggiornamento 05-05-2005
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