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Informazioni
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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Comitato federale il 2 marzo 1989;
emendato il 18 settembre 1993, il 12 novembre 2016 e il 28 aprile 2017

 

Titolo I
ISCRITTI

Art. l – Il testo della domanda di iscrizione è redatto dalla Segreteria ed approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 2 – La domanda di iscrizione deve essere esaminata dal Comitato direttivo della Sezione alla quale viene rivolta, entro due mesi dalla data della presentazione. L’accettazione si deve ritenere automatica, salvo i casi di appartenenza ad organizzazioni non democratiche o di provata indegnità.
Il motivo del rifiuto di accogliere una domanda di adesione deve essere verbalizzato e comunicato testualmente alla Segreteria nazionale, che lo sottopone alla Direzione nazionale, con impegno a non renderlo pubblico a meno di esplicita richiesta dell’interessato.

Art. 3 – Si cessa di essere soci per dimissioni scritte, decesso, morosità, espulsione.

Art. 4 – I soci ordinari pagano annualmente una quota che include il costo dell’abbonamento al giornale del Movimento.
Qualora più soci ordinari appartengano allo stesso nucleo famigliare (identificato dal fatto di risiedere allo stesso indirizzo), tutti, tranne uno, possono pagare una quota ridotta dell’importo dell’abbonamento al giornale, senza che ciò comporti una limitazione dei loro diritti.

Art. 5 – Sono considerati, sul puro piano morale, soci militanti coloro che non solo partecipano attivamente alla vita del Movimento, ma si impegnano anche a svolgere compiti specifici di lavoro politico od organizzativo e, se ne hanno la possibilità, a contribuire all’autofinanziamento e a sostenere l’attività culturale del MFE pagando, all’ atto dell’iscrizione o del rinnovo, oltre alla quota ordinaria, una quota destinata a coprire il costo delle pubblicazioni distribuite ai soci.

Art. 6 – Per tradurre in atto tutte le forme esistenti di sostegno al Movimento, è prevista l’adesione al MFE di iscritti ad altre organizzazioni della "forza federalista" con il pagamento di una quota ridotta. I diritti di tali iscritti e le quote versate sono concordati con le rispettive organizzazioni, approvati dal Comitato federale che li sottopone a verifica periodica.

Art. 7 – Ai soci che versano una quota annuale pari ad almeno 10 volte quella di socio ordinario, le Sezioni possono conferire il titolo di Socio benemerito.

Titolo II
LA SEZIONE

Art. 8 – Per la costituzione di una Sezione, i promotori devono redigere un verbale da trasmettere al Centro regionale, unitamente alle domande di iscrizione dei medesimi e alle quote previste dalle norme sul tesseramento.
Il Centro regionale, a sua volta, trasmette il verbale, corredato del proprio parere, alla Segreteria nazionale, che, sentita la Direzione o il Comitato federale, concede il benestare alla costituzione della Sezione.
Qualora venga costituita una Sezione dove non esiste un Centro regionale già operante, il verbale deve essere trasmesso direttamente alla Segreteria nazionale.
Le domande di iscrizione saranno restituite alla Sezione, a cura della Segreteria, unitamente al benestare alla costituzione.
Una sezione cessa di esistere quando non effettui il tesseramento per due anni consecutivi.

Art. 9 – Per quanto riguarda il reclutamento, ogni Sezione deve svolgere ogni anno, alla ripresa dell’attività scolastica, una campagna di informazione sul MFE, il suo pensiero e il suo statuto, rivolgendosi in particolare ai giovani il cui pensiero politico è ancora in formazione.

Art. 10 – L’Assemblea della Sezione viene convocata dandone comunicazione ad ogni iscritto con almeno otto giorni di anticipo. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso, con lo stesso anticipo, alle Segreterie regionale e nazionale.
Non sono ammesse deleghe.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).
L’elezione alle cariche direttive e quella dei delegati della Sezione nel caso delle Assemblee precongressuali si effettuano a maggioranza relativa con votazioni a scrutinio segreto ogni volta che ciò sia richiesto.
Nelle Assemblee precongressuali l’elezione dei delegati della Sezione avviene secondo le modalità fissate dall’organo che ha convocato il Congresso.

Art. 11 – I posti del Comitato direttivo che si rendessero comunque vacanti vengono occupati dai candidati che seguono nella graduatoria quelli eletti al primo scrutinio.
Il Comitato direttivo, nel suo complesso, decade quando almeno la metà dei suoi componenti originari risulti non farne più parte.

Titolo III
IL CENTRO REGIONALE

Art. 12 – Per la costituzione di un Centro regionale è necessaria la presenza di almeno tre Sezioni sul territorio della regione.
Un Centro regionale cessa di esistere quando il numero delle Sezioni sul territorio della regione scende al di sotto di tre.

Art. 13 – Qualora il Congresso regionale non venisse convocato nei termini stabiliti dal l ° e 2° comma dell’art. 17 dello statuto, la Direzione dichiarerà decaduto il Comitato e nominerà un commissario con il compito di convocare il Congresso regionale nel più breve tempo possibile.

Art. 14 – Della convocazione del Congresso regionale deve essere data notizia alle Sezioni con almeno 45 giorni di anticipo. La convocazione deve contenere le norme relative alla preparazione e allo svolgimento del Congresso, nonché l’ordine del giorno proposto. I delegati al Congresso regionale sono eletti dall’Assemblea di Sezione, in linea di massima nella stessa seduta nella quale vengono eletti i delegati al Congresso nazionale.
La Segreteria nazionale deve essere informata della convocazione dei Congressi regionali con almeno 45 giorni di anticipo, per l’eventuale invio di un suo rappresentante con diritto di parola.

Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE

Art. 15 – Le elezioni di cui all’art. 21 dello statuto sono effettuate sulla base del numero di iscritti rappresentati da ciascun delegato, calcolato sulla media dei due anni precedenti il Congresso e arrotondato per eccesso. Nel caso di Sezioni costituite nell’anno precedente il Congresso, il numero di iscritti rappresentati è quello del primo anno di esistenza della Sezione. Le Sezioni costituite nell’anno in cui si svolge il Congresso possono mandare osservatori che non partecipano alle votazioni né possono ricevere deleghe.
Una Sezione che, nell’anno immediatamente precedente il congresso non abbia effettuato il tesseramento, non ha diritto ad essere rappresentata.
Qualora al Congresso nazionale sia presentata una sola mozione, il numero massimo di preferenze che potrà essere espresso non dovrà superare i 4/5 dei membri da eleggere.

Art. 16 – Il numero di membri del Comitato federale eletti direttamente dal Congresso nazionale è calcolato sottraendo dal numero dei membri elettivi, fissato dal Congresso su proposta del Comitato federale uscente ai sensi dell’art. 22 dello statuto, il numero degli eletti dai Centri regionali, calcolato come indicato dall’art. 22 dello statuto.

Art. 17 – Alle riunioni del Comitato federale possono partecipare tutti gli iscritti al MFE. Essi possono avere, diritto di parola se il tempo lo permette e una volta esauriti gli interventi dei membri del Comitato stesso.

Art. 18 – Alle riunioni della Direzione sono invitati, con diritto di parola, i Segretari regionali.
A tali riunioni possono partecipare tutti i soci del MFE con diritto di parola, se il tempo lo permette e una volta esauriti gli interventi dei membri della Direzione.

Art. 19 – Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere hanno la rappresentanza legale del Movimento. Ad essi sono conferiti con firma libera e disgiunta tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione finanziaria del Movimento.

Art. 20 – L’Ufficio del Dibattito crea e tiene aggiornato l’elenco dei corrispondenti dell’Ufficio e ne cura la distribuzione alle Sezioni e ai Centri regionali al fine di far circolare testi e documenti nel Movimento.
Tutti i soci possono diffondere a tutti gli altri soci dei testi circa i problemi del Movimento. La diffusione di questi testi deve essere curata da chi li redige, o dalla Sezione di appartenenza. Copia di questi testi deve comunque essere inviata all’Ufficio del Dibattito, anche allo scopo di archiviarli. Queste copie e i testi inviati direttamente all’Ufficio del Dibattito, verranno trasmessi dallo stesso ai soci ritenuti più competenti per una prima presa in considerazione.
L’Ufficio del Dibattito, nei limiti delle possibilità finanziarie del Movimento, divulgherà questi testi, e comunque ne renderà conto nelle riunioni del Comitato federale.

Art. 21 – Le riunioni nazionali di dibattito, di cui all’art. 26 dello statuto, sono convocate a cura del coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, mediante una circolare inviata ai membri del Comitato federale del MFE e della GFE, ai Segretari regionali e ai Segretari di Sezione sia del MFE che della GFE e ai corrispondenti regionali e sezionali dell’Ufficio del Dibattito.

Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 22 – I Collegi dei Probiviri sono di norma composti da tre membri.

Art. 23 – Le decisioni dei Collegi dei Probiviri devono essere emesse e notificate agli interessati entro tre mesi dall’inizio del procedimento.
I ricorsi contro tali decisioni devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica.

Titolo VI
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 24 – L’ammontare della quota di iscrizione, la ripartizione della stessa tra i diversi livelli dell’organizzazione e la scadenza della chiusura del tesseramento sono fissati dal Comitato federale entro il 31 dicembre dell’anno precedente, sentito il Comitato federale della GFE.
La quota ridotta di cui all’art. 4 pel presente regolamento è adeguata alla quota fissata con le modalità indicate al comma precedente.
Per i soci di età inferiore a 18 anni, l’ammontare della quota di iscrizione (tenendo conto della necessità di iscrizione ai vari livelli dell’associazione giovanile) e la ripartizione della stessa tra i diversi livelli dell’organizzazione sono decisi dal Comitato federale della GFE entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per i soci di età compresa tra 18 e 30 anni, che fanno parte contemporaneamente del MFE e della GFE, la ripartizione della quota del tesseramento spettante alla GFE è determinata d’intesa tra le segreterie nazionali del MFE e della GFE. In caso di mancato raggiungimento di un’intesa entro il 31 dicembre, si applicano le condizioni dell’anno precedente.

Art. 25 – Il Tesoriere della Sezione deve inviare al Tesoriere nazionale, entro i termini fissati dal Comitato federale, gli elenchi dei soci e l’ammontare delle quote, detratte della quotaparte spettante alla Sezione.
E’ cura del Tesoriere nazionale trasmettere ai Tesorieri regionali la quotaparte spettante ai Centri regionali.

Art. 26 – Il numero dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti è di norma tre.

Titolo VII
MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Art. 27 – Proposte di modifica dello statuto (di competenza del Congresso) possono essere presentate da tutti gli organi centrali e periferici del MFE o da un gruppo di almeno dieci iscritti in tempo utile perché possano essere valutate almeno nella riunione del Comitato federale che convoca il congresso e che esprime un parere orientativo su di esse.
Le proposte, corredate dal parere del Comitato federale, devono essere diffuse unitamente al documento politico precongressuale.
Proposte di modifica del regolamento (di competenza del Comitato federale) possono essere presentate da tutti gli organi centrali e periferici del MFE o da un gruppo di almeno cinque iscritti in tempo utile perché possano essere presentate ad una qualsiasi riunione della Direzione nazionale, che esprime un parere orientativo.
Le proposte, corredate dal parere della Direzione, devono essere diffuse ai membri del Comitato federale insieme alla convocazione della riunione immediatamente seguente a quella della Direzione.

 

 

  


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