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Informazioni
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STATUTO

 approvato dal XIV Congresso, Roma, 2-5 marzo 1989; emendato
dai Congressi di Pescara, 30 aprile - 2 maggio 1993, di Latina, 28 - 30 aprile 2017,
e di Bologna ,18-20 ottobre 2019;
appendice approvata dal Congresso di Gorizia, 1-13 marzo 2011

 

Titolo I
SCOPI, ISCRITTI E STRUTTURA

Art. 1 – E’ costituita, tra le persone che accettano il presente statuto e le decisioni dei Congressi, una associazione denominata Movimento Federalista Europeo (MFE).

Art. 2 – Il MFE ha come scopo la lotta per la creazione di un ordine politico razionale, che, secondo la visione di Kant, può essere tale solo se abbraccia l’intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto la federazione mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono la Federazione europea, l’unificazione federale delle altre grandi famiglie del genere umano e la trasformazione dell’ONU in un governo mondiale parziale.
Il MFE conduce la sua lotta per la federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, in base ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene, elaborato da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941, nel quadro dell’Unione Europea dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi intermedi e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione italiana.

Art. 3 – Possono far parte del MFE tutte le persone di età superiore ai 18 anni che ne facciano richiesta sottoscrivendo una domanda di adesione con la quale:

  1. si impegnano a rispettarne lo statuto e le decisioni, a pagare le quote sociali, a precisare il modo con cui intendono sostenere il Movimento;
  2. prendono atto del loro diritto di elaborare e aggiornare, in comune con tutti gli altri soci, la sua linea politica generale.

Art. 4 – Allo scopo di svolgere una adeguata azione nel campo giovanile e di arricchire il pensiero e l’azione del MFE con il contributo del pensiero e dell’azione dei giovani, è costituita nell’ambito del MFE una organizzazione giovanile denominata Gioventù Federalista Europea (GFE).
L’appartenenza alla GFE cessa con il compimento del trentesimo anno di età.
La GFE gode di autonomia politica e organizzativa nell’ambito del rispetto dello statuto e della linea politica del MFE.
I componenti della GFE di età superiore ai 18 anni sono membri del MFE a tutti gli effetti e sono quindi eleggibili a tutte le cariche.

Art. 5 – Il Movimento persegue il fine di rendere effettiva la partecipazione di tutti i militanti alla sua gestione ed alla definizione dell’indirizzo politico. A questo scopo si prefigge di realizzare una ripartizione degli incarichi improntata al più ampio coinvolgimento politico-organizzativo, pur nell’unità della definizione della linea politica.

Art. 6 – Oltre alla rete organizzativa tradizionale, necessaria per garantire la democraticità formale di tutte le decisioni, il MFE istituisce un nuovo tipo di rete organizzativa, quella fondata sull’Ufficio del Dibattito e sui suoi corrispondenti sezionali e regionali, allo scopo di far partecipare tutti, ivi compresi coloro che sono appena entrati nel Movimento, alla formazione del pensiero comune quando esso è ancora in stato di gestazione.

Titolo II
LA SEZIONE

Art. 7 – L’organizzazione di base del MFE è la Sezione. Essa corrisponde in linea di massima al territorio di un Comune.

Art. 8 – Compiti della Sezione sono:

  1. attuare nel proprio territorio la linea politica del Movimento, arricchendola delle esperienze fatte a livello lo-cale, facendola conoscere ai propri concittadini e sviluppando un confronto permanente con le altre forze politiche e sociali;
  2. partecipare e far partecipare direttamente i soci, grazie al collegamento con l’Ufficio del Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla discussione permanente sulla linea politica generale e sul federalismo come pensiero politico attivo;
  3. organizzare in modo sistematico, in armonia con le altre Sezioni e l’intero MFE, le campagne e le attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione;
  4. finanziare almeno la propria attività ordinaria con le quote e con l’autofinanziamento.

Ogni volta che sia possibile, l’attività della Sezione deve essere organizzata con la forma dell’assemblea aperta, o con forme equivalenti.

Art. 9 – Sono organi della Sezione: l’Assemblea dei soci, il Comitato direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 – I soci della Sezione si riuniscono:

  1. in Assemblea ordinaria una volta all’anno per rinnovare le cariche sezionali;
  2. in Assemblea precongressuale per eleggere i delegati ai Congressi e discutere e deliberare sui temi posti all’ordine del giorno dei Congressi stessi;
  3. in Assemblea straordinaria ogniqualvolta sia necessario o per convocazione del Segretario o su richiesta di almeno 1/3 del Comitato direttivo o di 1/5 degli iscritti.

L’Assemblea ordinaria della Sezione elegge il Comitato direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nel corso di tale Assemblea, il rendiconto del Segretario uscente e il programma dell’attività futura devono riguardare analiticamente il modo con cui sono stati svolti, o ci si accinge a svolgere, i compiti della Sezione secondo quanto stabilito dall’art. 8. Nel corso dell’Assemblea deve anche essere presentato il rendiconto finanziario.

Art. 11 – Tranne che nel caso di Sezioni di nuova istituzione, sono eleggibili a cariche direttive tutti i membri del MFE iscritti da almeno un anno.

Art. 12 – Il Comitato direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea e in ogni caso da almeno un rappresentante designato dal gruppo giovanile, quando questo esiste.
Il Comitato direttivo elegge nel proprio seno, e può sempre revocare, il Segretario della Sezione, il corrispondente dell’Ufficio del Dibattito, a meno che questa funzione sia affidata al Segretario, il Tesoriere ed eventualmente un Presidente; inoltre può assegnare altri incarichi a seconda delle esigenze della Sezione.
Il Comitato direttivo ha il compito di applicare le deliberazioni delle Assemblee e di coadiuvare il Segretario e gli altri incaricati nelle loro attività.

Art. 13 – Affinché possa essere costituita una Sezione occorre che sul luogo vi siano almeno dieci aderenti al MFE.
Qualora in un Comune gli aderenti non raggiungano il numero di dieci, essi si costituiscono in Nucleo, che si aggrega alla Sezione più vicina e dipende da questa. Il Nucleo nomina un coordinatore, che assiste come osservatore al Comitato direttivo di tale Sezione.

Titolo III
IL CENTRO REGIONALE

Art. 14 – I Centri regionali vengono costituiti da un Congresso di delegati delle Sezioni della regione, indetto ad iniziativa di una o più Sezioni della regione stessa e sono riconosciuti dal Comitato federale. La competenza del Centro regionale copre, in linea di massima, il territorio dei corrispondenti enti amministrativi.
La Direzione nazionale, qualora nella regione non sia stato ancora costituito un Centro regionale, può provvedere a convocare il predetto Congresso.

Art. 15 – I Centri regionali hanno il compito di:

  1. attuare a livello regionale la linea politica del Movimento coordinando le attività delle Sezioni;
  2. partecipare, grazie al collegamento con l’Ufficio del Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla discussione permanente sulla linea politica generale e sul federalismo come pensiero politico attivo;
  3. assumere direttamente, quando le attività implicate abbiano di fatto dimensione regionale, i compiti del reclutamento, della formazione e, in genere, dell’aumento delle adesioni, del numero delle Sezioni e del confronto con le altre forze politiche e sociali.

Nei limiti del possibile tutte queste attività vengono svolte con la formula dell’assemblea aperta.

Art. 16 – Sono organi del Centro regionale: il Congresso regionale, il Comitato regionale, il Collegio regionale dei Probiviri e il Collegio regionale dei Revisori dei Conti.

Art. 17 – Il Congresso regionale è composto da delegati delle Sezioni della regione e viene convocato in via ordinaria almeno ogni due anni per rinnovare le cariche.
Esso può essere convocato in via straordinaria entro 45 giorni dalla richiesta di 1/5 delle Sezioni esistenti nel territorio regionale che rappresentino almeno 1/5 degli iscritti.
Il Congresso regionale elegge il Comitato regionale, il Collegio regionale dei Probiviri e il Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
In occasione del Congresso, il Comitato regionale uscente presenta un rapporto analitico sul modo con cui sono stati svolti i compiti indicati al precedente art. 15.

Art. 18 – Il Comitato regionale elegge nel suo seno il Segretario, il Corrispondente dell’Ufficio del Dibattito, a meno che questa funzione sia affidata al Segretario, il Tesoriere, eventualmente un Presidente ed altri incaricati a seconda delle esigenze dell’azione.
Ai membri del Comitato regionale eletti dal Congresso si aggiunge almeno un rappresentante designato dalla GFE.

Art. 19 – Qualora lo sviluppo del Movimento lo richieda, si possono organizzare, con le stesse regole, i Centri provinciali.

Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE

Art. 20 – Sono organi del Centro nazionale: il Congresso nazionale, il Comitato federale, la Direzione nazionale, l’Ufficio di segreteria, l’Ufficio del Dibattito, il Collegio centrale dei Probiviri, il Collegio centrale dei Revisori dei Conti.

Art. 21 – Il Congresso nazionale, nei limiti indicati dal 2° comma dell’art. 2, costituisce l’assemblea suprema del MFE. Esso è costituito dai delegati delle Sezioni e viene convocato dal Comitato federale almeno ogni due anni. La convocazione viene comunicata alle Sezioni, unitamente al regolamento del Congresso e al documento politico precongressuale, con almeno 45 giorni d’anticipo.
Il Congresso elegge:

  1. i membri del Comitato federale di cui al punto ab) del successivo art. 22;
  2. il Collegio centrale dei Probiviri;
  3. il Collegio centrale dei Revisori dei Conti;
  4. i delegati italiani al Congresso dell’UEF.

Le votazioni al Congresso avvengono sulla base di mandati rappresentanti un numero di iscritti determinato di volta in volta dal Comitato federale, che stabilisce anche il numero di mandati di cui ogni delegato potrà essere portatore. Il Comitato federale stabilisce il regolamento del Congresso. Ai fini della determinazione del numero di mandati si tiene conto della media degli iscritti di ogni Sezione nei due anni precedenti quello in cui si tiene il Congresso.
Le elezioni dei membri del Comitato federale di cui al punto ab) dell’art. 22, del Collegio centrale dei Probiviri, del Collegio centrale dei Revisori dei Conti e dei delegati al Congresso dell’UEF si svolgono con la proporzionale pura, secondo le procedure stabilite dal regolamento di applicazione del presente statuto, sulla base di liste bloccate, legate a mozioni contrapposte. Qualora sia presentata una sola mozione, la lista ad essa collegata sarà aperta.

Art. 22 – Il Comitato federale è il massimo organo direttivo del Movimento nell’intervallo fra due Congressi nazionali. Concreta la linea politica generale del MFE secondo le decisioni del Congresso nazionale, sviluppa e coordina, valendosi dell’opera della Direzione e della Segreteria, le attività del tesseramento, del reclutamento e della formazione, vigila perché lo Statuto sia rispettato e sceglie la città sede centrale del MFE.

Il Comitato federale è composto da:

  1. un numero di membri eletti, fissato dal Congresso su proposta del Comitato federale uscente, non inferiore all’l,5 % del numero degli iscritti, dei quali:
    1. uno per ogni Centro regionale avente fino a cinquecento iscritti, e due per ogni centro regionale avente più di cinquecento iscritti, eletti dalla rispettiva delegazione regionale al Congresso nazionale o dal Congresso regionale;
    2. i rimanenti eletti direttamente dal Congresso nazionale con le modalità di cui all’art. 21;
  2. i membri del Comitato federale dell’UEF iscritti al MFE;
  3. un numero di cooptati non superiore al 10% del numero di membri di cui al punto a), scelti tra responsabili di organizzazioni della “Forza federalista” e personalità di rilievo nazionale in considerazione delle funzioni esercitate o dei meriti acquisiti nell’azione federalista.

Art. 23 – Il Comitato federale si riunisce immediatamente dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente, coadiuvati dal Segretario, per eleggere la Direzione nazionale o almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Comitato federale deve comunque provvedere al massimo entro la riunione successiva all’elezione della Direzione nazionale e alla nomina del Direttore de L’Unità Europea.
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno. La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato federale su proposta del Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.
L’ordine del giorno è deciso dal Segretario e può essere modificato a maggioranza semplice del Comitato federale.
Le decisioni del Comitato federale sono prese a maggioranza dei membri presenti. Non sono ammesse deleghe.
Alle riunioni del Comitato federale possono partecipare tutti i soci del MFE secondo le modalità indicate dal regolamento di applicazione.

Art. 24 – La Direzione nazionale è composta dal Presidente del MFE, da uno o più vice-Presidenti, dal Segretario, da uno o più vice-Segretari, dal Tesoriere e da un numero di membri fino a un totale di trenta membri. Di essa fa parte di diritto anche un membro delegato dalla Gioventù Federalista Europea.
La Direzione nazionale dirige l’attività politica ed amministrativa stabilita dal Comitato federale.
Nel quadro del decentramento delle funzioni esecutive, la Direzione può istituire diversi uffici.
La Direzione nazionale è responsabile dinnanzi al Comitato federale.

Art. 25 – L’Ufficio di Segreteria è composto dal Presidente del MFE, da uno o più vice-Presidenti, dal Segretario, da uno o più vice-Segretari, dal Tesoriere, dal Presidente e dal Segretario della GFE.

Art. 26 – L’Ufficio del Dibattito è un organo comune e paritetico del MFE e della Gioventù Federalista Europea.
Esso è composto dai Presidenti e dai Segretari del MFE e della GFE e da almeno due membri eletti dalle rispettive Direzioni fra i quali deve essere eletto il coordinatore.
Esso ha come funzione, in comune con i suoi corrispondenti sezionali e regionali, quella di stabilire il supporto organizzato indispensabile per la piena circolazione nel Movimento del pensiero di tutti i suoi aderenti, senza discriminazioni fra dirigenti e diretti.
L’Ufficio del Dibattito organizza, almeno una volta all’anno, una riunione nazionale, aperta a tutti gli iscritti, su temi che riguardano la lotta del Movimento e le sue emergenze teoriche, ma sono ancora in stato di gestazione e non richiedono decisioni immediate.

Il coordinatore dell’Ufficio del Dibattito ne riporta le indicazioni al Comitato federale.

Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art 27 – Le violazioni delle regole dello statuto, delle decisioni dei Congressi e delle altre istanze democratiche del MFE e i comportamenti che ledono l’onore e la dignità del MFE vengono esaminati dai Collegi dei Probiviri sezionali, regionali e centrali.
I membri dei Collegi dei Probiviri non possono ricoprire cariche direttive o amministrative al livello in cui esercitano la loro funzione.

Art. 28 – Ogni iscritto, nonché ogni organo del Movimento, può chiedere il giudizio del competente Collegio dei Probiviri, il quale, tuttavia, può anche iniziare un procedimento di propria iniziativa.

Art. 29 – I Collegi dei Probiviri possono infliggere le seguenti sanzioni:

  1. il richiamo;
  2. la deplorazione;
  3. la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi, la quale comporta la decadenza dalle eventuali cariche ricoperte;
  4. l’espulsione.

Quest’ultima è proposta in caso di gravi violazioni dello statuto, di assunzione pubblica di posizioni in aperto contrasto con le finalità del Movimento, di accertata indegnità morale ed è decretata dal Collegio centrale dei Probiviri.

Art. 30 – Contro le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni è ammesso il ricorso al Collegio regionale.
Contro le decisioni dei Collegi regionali dei Probiviri è ammesso il ricorso al Collegio centrale dei Probiviri.
Contro le decisioni del Collegio centrale dei Probiviri è ammesso il ricorso al Comitato federale o al Congresso nazionale.

Art. 31 – Qualora una Sezione svolga azione in contrasto con lo statuto o con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, il Comitato regionale competente deve prendere una delle seguenti misure disciplinari, dandone immediata comunicazione alla Segreteria nazionale:

  1. destituzione del Comitato direttivo sezionale e sua sostituzione con un commissario;
  2. scioglimento della Sezione e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.

Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e decade automaticamente allo spirare di esso.

Art. 32 – Qualora la Direzione del MFE venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 31, ne dà immediata comunicazione alla competente Segreteria regionale, che è tenuta a convocare il Comitato regionale entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Direzione, affinché venga presa una decisione in merito.
Quando il Comitato regionale investito a norma del presente articolo, abbia trascurato di esaminare il caso, i provvedimenti previsti dall’art. 31 sono di competenza della Direzione nazionale.
Qualora un Centro regionale svolga azione in contrasto con lo statuto o con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità, la Direzione del MFE deve prendere una delle seguenti misure disciplinari:

  1. destituzione del Comitato regionale e sua sostituzione con un commissario;
  2. scioglimento del Centro regionale e nomina di un commissario per la sua ricostituzione.

Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo, che non può superare i sei mesi e decade automaticamente allo spirare di esso.

Art. 33 – I provvedimenti di cui agli artt. 31 e 32 entrano in vigore con effetto immediato. Contro di essi gli interessati possono proporre ricorso al Comitato federale entro 30 giorni dalla notifica.

Titolo VI
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 34 – Il Movimento deve provvedere a finanziare in modo autonomo la vita ordinaria di tutti i suoi organi e provvede a ciò con la riscossione delle quote e l’autofinanziamento, inteso anche come prestazione di lavoro volontario da parte dei militanti.
Base dell’autofinanziamento è la Sezione, la quale concorre, con modalità definite dai Comitati regionali e dal Comitato federale, a garantire la partecipazione dei propri rappresentanti alle riunioni degli organi collegiali del Movimento.

Art. 35 – Il controllo della gestione finanziaria è di competenza dei Collegi dei Revisori dei Conti eletti a ciascun livello dell’organizzazione, che presentano una relazione scritta rispettivamente alle Assemblee di Sezione e ai Congressi regionali e nazionale.
La Direzione nazionale può chiedere in qualsiasi momento copia della relazione dei Revisori dei Conti sezionali e regionali.
I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive o amministrative al livello in cui esercitano la loro funzione.

Titolo VII
MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 36 – Il presente statuto può essere modificato solo dal Congresso nazionale.

Titolo VIII
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

Art. 37 – L’applicazione del presente statuto sarà oggetto di un Regolamento, approvato dal Comitato federale.

APPENDICE

  1. Le disposizioni del presente testo costituiscono parte integrante dello Statuto del Movimento Federalista Europeo. Queste disposizioni non contengono nuovi obblighi o nuove disposizioni oltre a quanto già prescritto nello Statuto stesso. Le presenti norme tuttavia esplicitano e precisano adempimenti già previsti, a volte solo implicitamente, dallo Statuto ed indicano quale sia la modalità corretta per adempiere a tali disposizioni.
  1. Il presente dispositivo ha lo stesso rango dello Statuto, di cui costituisce interpretazione autentica, effettuata dal Congresso nazionale. Il presente dispositivo inoltre costituisce disposizione attuativa dello Statuto quando le norme lì implicitamente previste, anche se consolidate nella prassi inveterata dell’organizzazione, non sono state incluse – o sono state perse, ma mai abrogate – nelle modifiche statutarie degli ultimi decenni. Il presente dispositivo è pertanto soggetto agli stessi gravami giuridici previsti dallo Statuto per la propria modificazione, costituendone parte integrante e sostanziale fin dalla sua prima approvazione.
  1. Ai fini del rispetto delle norme sulla gestione economica, sull’autofinanziamento e sull’autonomia politica, organizzativa e finanziaria si conferma che è espressamente fatto divieto di distrarre i fondi dell’organizzazione dalle finalità previste dallo Statuto: anche nel caso si addivenga allo scioglimento dell’organizzazione il patrimonio eventualmente residuo deve essere vincolato al raggiungimento delle medesime finalità. Conseguentemente rimane vietata la distribuzione, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, dei fondi dell’organizzazione a soci anche nel caso che cessi il rapporto sociale e, pertanto, le quote sociali, una volta versate, sono definitivamente acquisite a favore dell’organizzazione, essendo assolutamente inammissibili e vietate una loro eventuale restituzione, rimborso o trasmissione sia per atto tra vivi sia mortis causa.
  1. Il rendiconto economico-finanziario redatto dall’Organizzazione con cadenza annuale e periodo coincidente all’anno solare è presentato per l’approvazione alla prima riunione dell’organo sovrano del livello dell’Organizzazione cui si riferisce nella sua prima riunione dell’anno successivo. Il rendiconto economico-finanziario del Centro Nazionale è approvato dal Comitato federale, organo sovrano nell’intervallo tra due congressi, o dal Congresso stesso. Anche in questa materia il Congresso mantiene il diritto di sindacare tutte le decisioni dei precedenti Comitati federali così come è stabilito dalle norme sul funzionamento dell’Organizzazione: tuttavia l’approvazione del rendiconto, una volta eseguita, non è revocabile se non nei casi eventualmente previsti da norme inderogabili di legge. Analogamente il rendiconto dei Centri Regionali è approvato dai relativi Comitati Regionali e dai relativi Congressi Regionali, con le stesse modalità previste per il Centro Nazionale. I rendiconti delle Sezioni, essendo diversa l’organizzazione prevista dallo Statuto, sono invece approvati dalle Assemblee ordinarie annuali contestualmente al rinnovo delle cariche sociali.
  1. I vari livelli dell’Organizzazione, ovvero lo Sezioni, i Centri Regionali ed il Centro Nazionale, in virtù della loro autonomia, non consolidano i rendiconti delle articolazioni locali e/o regionali comprese nel loro ambito territoriale. Ogni Sezione, ogni Centro Regionale ed il Centro Nazionale sono gli unici responsabili dell’approvazione del proprio rendiconto e del rispetto dei postulati utilizzati per la loro redazione. In ogni caso i rendiconti devono essere redatti nell’assoluto rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e comprensibilità.
  1. La fondazione dell’organizzazione sulla militanza e sul lavoro volontario dei Soci si deve intendere anche come divieto assoluto per l’organizzazione di corrispondere ai Soci dazioni, utilità, corrispettivi o proventi sulla base della sola loro appartenenza all’organizzazione.
  1. La competenza a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, costituendo le stesse parte integrante ma non innovativa dello Statuto, in quanto semplice autentica interpretazione ed attuazione dello stesso, è di competenza degli stessi organismi preposti alla vigilanza sul rispetto del medesimo Statuto.

 

 

  


Segreteria nazionale

Via Villa Glori 8 - 27100 Pavia
C.F. 80010170183 - Tel.: 0382 530045 - Email: mfe@mfe.it

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