
Di Giulia Rossolillo
Perché una riforma dei Trattati dell’Unione europea?
1. PER RENDERE L'UNIONE EUROPEA PIÙ EFFICIENTE E DEMOCRATICA
L'unanimità, che si applica ancora in molti settori chiave di competenza dell'Unione europea, non è né efficiente né democratica, né ora né nella prospettiva di un prossimo allargamento. La necessità di raggiungere un accordo tra 27 - e potenzialmente più di 30 - rappresentanti di governi di Stati membri
responsabili di fronte ai rispettivi elettorati nazionali rende le decisioni adottate il risultato di un compromesso al ribasso tra interessi differenti. Questo da un lato non consente l’adozione di
decisioni in tempi rapidi, poiché il compromesso unanime, per definizione, è il frutto di lunghi negoziati. Dall'altro, in primo luogo fa sì che un singolo Stato, che rappresenti anche una piccola minoranza di cittadini europei, possa impedire una decisione; inoltre, data la natura intergovernativa del processo decisionale, non consente l'emergere di un interesse superiore dei cittadini europei incarnato dal Parlamento europeo.
2. PER RENDERE I CITTADINI EUROPEI IN GRADO DI PARTECIPARE ALLE DECISIONI CRUCIALI PER IL LORO FUTURO
Il Parlamento europeo non ha i poteri classici di un Parlamento, in particolare il potere legislativo in tutti i settori di competenza dell'Unione, il potere fiscale, il potere di formare un governo.
Dunque i cittadini non possono influenzare le decisioni cruciali per il loro futuro a livello europeo.
Pertanto:
Al Parlamento europeo dovrebbe essere concesso un potere decisionale pari a quello del Consiglio, in tutte le materie di competenza dell'Unione, in modo che il processo decisionale sia sottratto ai meccanismi intergovernativi e possa riflettere l'interesse comune dei cittadini dell'Unione.
Al Parlamento europeo dovrebbe essere garantita la piena partecipazione alla determinazione del tipo e dell'ammontare delle risorse che finanziano il bilancio dell'Unione. Il potere dell'organo rappresentativo dei cittadini di decidere sulle questioni fiscali è infatti una delle principali prerogative di un parlamento.
La Commissione dovrebbe essere un riflesso delle forze di maggioranza del Parlamento europeo e diventare un vero e proprio esecutivo, in grado di agire come organo politico, e non tecnico, e di acquisire gradualmente il ruolo ora svolto dal Consiglio europeo. Pertanto, il Presidente della Commissione dovrebbe essere messo in grado di proporre i Commissari, favorendo in questo modo la formazione di un governo politicamente coeso.
3. DOTARE L'UNIONE DELLE COMPETENZE E DELLE RISORSE NECESSARIE PER POTER FORNIRE BENI PUBBLICI EUROPEI
Se vogliamo che l'Unione eserciti in modo efficace le proprie competenze, possa effettuare investimenti e fornisca beni pubblici che gli Stati membri non sono più in grado di assicurare, è necessario rafforzare le sue competenze in settori quali l'ambiente, la fiscalità, la difesa, la sanità, la politica industriale e l'energia; inoltre, l'Unione ha bisogno di un bilancio di dimensioni adeguate e della capacità di decidere autonomamente e democraticamente sulle proprie risorse.
Questo passo è necessario non solo per fornire beni pubblici interni, ma anche per la sicurezza esterna dell'Unione Europea. Una difesa europea, come dimostrano le recenti vicende, è necessaria. Ma un esercito europeo e una politica di sicurezza comune richiedono risorse, lo sviluppo di una politica industriale europea e la creazione di un governo capace di prendere decisioni in questo campo.
4. RAFFORZARE LO STATO DI DIRITTO E I DIRITTI FONDAMENTALI
Se l'Unione Europea vuole svolgere un ruolo di difesa del valore della democrazia a livello globale, deve innanzitutto rappresentare un esempio di democrazia al suo interno. Occorre quindi garantire il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri, introducendo procedure che sottraggano la procedura dell'articolo 7 del TUE ai meccanismi intergovernativi basati sull'unanimità e conferiscano poteri alla Corte di giustizia.
Come fare una riforma dei Trattati
1. LA CONVOCAZIONE DI UNA CONVENZIONE BASATA SULL'ARTICOLO 48 DEL TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA È L'UNICA STRADA GIURIDICAMENTE E POLITICAMENTE POSSIBILE
La natura profonda delle riforme necessarie affinché l'Unione europea sia protagonista sulla scena internazionale e risponda alle esigenze ei cittadini implica che tali riforme debbano essere adottate attraverso una procedura ordinaria di revisione dei trattati ai sensi dell'articolo 8 el TUE. Il Consiglio europeo dovrebbe convocare una Convenzione che, includendo i rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri e elle istituzioni dell'Unione, accresce la legittimità democratica e la sovranazionalità del processo di revisione.
La possibilità di applicare la procedura di revisione ordinaria senza convocare una Convenzione è prevista solo nei casi in cui la portata limitata delle modifiche non giustifichi la convocazione di una Convenzione, circostanza da escludere in questa ipotesi, poiché la revisione proposta dal Parlamento europeo comporta una profonda revisione dei meccanismi di funzionamento dell'UE.
2. LE CLAUSOLE PASSERELLA NON SONO UNA SOLUZIONE
Gli attuali trattati non forniscono gli strumenti per introdurre i cambiamenti citati. Le clausole passerella (che consentono di passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata e da una procedura legislativa speciale a quella ordinaria), spesso citate come strumento per risolvere i problemi dell'Unione senza modificare i trattati, non sono una soluzione, in quanto richiedono il consenso unanime dei rappresentanti degli Stati membri (in seno al Consiglio europeo o al Consiglio) per essere attivate e non possono essere applicate, come espressamente previsto dai trattati, nei settori del finanziamento e della difesa dell'Unione - due aree in cui sono necessarie riforme urgenti e necessarie.
3. MODIFICARE I TRATTATI ATTRAVERSO L'ARTICOLO 49 DEL TUE, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI PREVISTI DAL TRATTATO PER L'ADESIONE DI NUOVI STATI, NON È NÉ FATTIBILE NÉ POLITICAMENTE ACCETTABILE
Secondo l'articolo 49 del TUE, "le condizioni per l’ammissione [di un nuovo Stato membro] e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente". Come si può dedurre dalla formulazione letterale di questo articolo, i trattati di adesione possono comportare solo gli "adattamenti" dei trattati “determinati” dalla necessità di adeguare il funzionamento dell'Unione alla presenza di nuovi Stati membri, come ad esempio l'aumento del numero di membri i n'istituzione in conseguenza di un numero maggiore di Stati membri. Una modifica dei trattati che non sia direttamente e strettamente legata all'allargamento a nuovi Stati membri e determinata da questo non rientra invece nell'articolo 49 TUE.
Questa conclusione è supportata anche dal fatto che il TUE prevede due procedure diverse, una per l'allargamento a nuovi Stati e l'altra per l'approfondimento del processo di integrazione e per la revisione dei trattati. Poiché gli articoli 48 e 49 del TUE hanno finalità diverse, la revisione dei trattati non può avvenire attraverso una procedura concepita per l'adesione di nuovi membri.
Infine, mentre l'art. 49 TUE non comporta la convocazione di una Convenzione e coinvolge il Parlamento europeo solo in modo limitato, in quanto il Parlamento non può influenzare il contenuto del trattato di adesione, ma solo dare o meno il proprio consenso all'adesione di altri Stati, l'articolo 48 TUE comporta un maggior grado di partecipazione democratica, in quanto i membri del Parlamento europeo (e dei Parlamenti nazionali) partecipano alla Convenzione e hanno quindi la possibilità di influire sul contenuto della revisione.
Un tentativo di forzare il testo dell'articolo 49 e di utilizzarlo ai fini di una revisione dei Trattati sarebbe, quindi, un modo per evitare la partecipazione democratica a tale processo e per introdurre cambiamenti molto limitati che non attribuirebbero all'Unione le competenze e i poteri necessari per rispondere alle esigenze dei cittadini emerse dalla Conferenza sul futuro dell'Europa.

